Dopo il prelievo di capitale: i primi dodici mesi
Con il versamento, il capitale previdenziale diventa patrimonio liberamente disponibile. Seguono una tassazione separata, l'imposta sulla sostanza, eventuali contributi AVS più alti e nuove regole per la successione. Ecco cosa cambia, e quando.
In breve: con il prelievo di capitale, l’avere previdenziale vincolato diventa patrimonio liberamente disponibile. Nei primi dodici mesi questo ha quattro conseguenze: il capitale versato viene tassato separatamente, dal 31 dicembre successivo è soggetto all’imposta sulla sostanza, in caso di prelievo prima dell’età di riferimento AVS aumentano i contributi AVS come persona senza attività lucrativa, e in caso di successione per questo denaro non vale più il regolamento della cassa pensioni, bensì il diritto successorio.
La scelta tra capitale e rendita viene presa mesi prima del versamento e riceve di solito tutta l’attenzione. Ciò che accade dopo il bonifico è meno noto. Segue un ordine fisso, e alcuni termini e limiti valgono già nel primo anno.
L’essenziale in breve
- Le prestazioni in capitale della previdenza vengono tassate separatamente dal resto del reddito, per l’imposta federale diretta a un quinto della tariffa ordinaria, calcolata per l’anno del versamento (LIFD art. 38).
- Gli averi del 2° pilastro e del pilastro 3a sono esenti dall’imposta sulla sostanza in tutti i cantoni fino al versamento. In seguito, il capitale rientra alla data di riferimento del 31 dicembre nella sostanza imponibile (fonte: AFC, dossier «Vermögenssteuer natürlicher Personen», disponibile in tedesco e francese, stato 1° gennaio 2026).
- Prima dell’età di riferimento, le persone senza attività lucrativa pagano contributi AVS/AI/IPG da CHF 530 a CHF 26’500 all’anno, calcolati sulla sostanza e sul reddito da rendita moltiplicato per venti (OAVS art. 28, promemoria 2.03, stato 2026).
- La garanzia dei depositi copre CHF 100’000 per cliente e per banca (fonte: esisuisse, stato 2026).
- Prestazioni complementari: un consumo di oltre il 10 per cento della sostanza all’anno senza un motivo importante è considerato rinuncia alla sostanza, per i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS anche nei 10 anni precedenti l’inizio della rendita (LPC art. 11a cpv. 3 e 4).
Cosa cambia con il prelievo di capitale?
Con il prelievo di capitale, l’avere lascia la previdenza professionale o il pilastro 3a e diventa patrimonio privato ordinario. Il versamento viene tassato una sola volta, il capitale rientra poi nella sostanza imponibile, e in caso di decesso si applica il diritto successorio anziché il regolamento della cassa pensioni. Viene meno la rendita che il capitale avrebbe potuto finanziare.
L’articolo Capitale o rendita spiega come si arriva alla scelta tra capitale e rendita e quali dati servono. Lo svolgimento del versamento stesso, con termini e firma del coniuge, è descritto in Prelievo della cassa pensione. Questo articolo riprende dal momento in cui il denaro arriva sul conto.
Quando arriva la fattura fiscale per il prelievo di capitale?
L’imposta viene fissata per l’anno in cui il capitale è stato versato, e tassata separatamente dal resto del reddito. A livello federale si applica un quinto della tariffa ordinaria, senza deduzioni sociali (LIFD art. 38). Anche i cantoni e i comuni tassano la prestazione in capitale separatamente, secondo la propria tariffa. La fattura arriva come tassazione a sé, non con la dichiarazione d’imposta ordinaria.
Il momento di arrivo varia da cantone a cantone. In pratica questo significa: fin dall’inizio, l’importo dell’imposta non fa parte del capitale investibile. Chi lo tiene pronto su un conto fino alla tassazione non deve liquidare un investimento in un momento sfavorevole. Quanto sia elevata l’imposta e quanto vari a seconda del comune di domicilio si vede nell’articolo Imposta sul prelievo di capitale: perché conta il domicilio.
Da quando pago l’imposta sulla sostanza sul capitale prelevato?
Dal primo 31 dicembre successivo al versamento. Finché l’avere si trova nella cassa pensioni, su un conto di libero passaggio o nel pilastro 3a, è esente dall’imposta sulla sostanza in tutti i cantoni. Dopo il versamento rientra nella sostanza netta, che cantoni e comuni tassano ogni anno sul valore alla data di riferimento (fonte: AFC, stato 1° gennaio 2026).
La Confederazione non riscuote l’imposta sulla sostanza, le tariffe sono fissate dai cantoni, e nella maggior parte dei cantoni sono progressive. Chi compila in primavera la dichiarazione d’imposta per l’anno del versamento dichiara quindi il capitale per la prima volta come sostanza, nell’elenco titoli o come avere in conto. A questo si aggiungono i proventi: interessi e dividendi sul capitale investito costituiscono reddito imponibile ordinario, a differenza dei proventi dell’avere previdenziale, esenti da imposta fino al versamento.
Dopo il prelievo di capitale aumentano i contributi AVS?
Solo in caso di prelievo prima dell’età di riferimento AVS, se non sussiste più alcuna attività lucrativa. Le persone senza attività lucrativa pagano contributi AVS/AI/IPG fino all’età di riferimento, calcolati sulla sostanza e sul reddito annuo da rendita moltiplicato per venti, tra CHF 530 e CHF 26’500 all’anno (OAVS art. 28, promemoria 2.03, stato 2026). Il capitale prelevato rientra in questa sostanza.
Questo riguarda soprattutto un pensionamento anticipato con prelievo di capitale. Conta la sostanza al 31 dicembre, come comunicata dall’autorità fiscale cantonale sulla base della tassazione passata in giudicato. Fino ad allora la cassa di compensazione riscuote contributi provvisori, la fattura contributiva definitiva arriva in un secondo momento. L’articolo Pensionamento anticipato: quanto costa e la voce di glossario sui contributi AVS delle persone senza attività lucrativa descrivono nel dettaglio questo obbligo contributivo e quanto costa complessivamente un pensionamento anticipato. Dall’età di riferimento decade l’obbligo contributivo come persona senza attività lucrativa.
Quanto è sicuro il capitale sul conto bancario?
Gli averi in conto sono coperti dalla garanzia dei depositi fino a CHF 100’000 per cliente e per banca (fonte: esisuisse, stato 2026). Un prelievo di capitale di alcune centinaia di migliaia di franchi, versato su un unico conto, supera quindi questo limite per la maggior parte.
I titoli in deposito seguono un’altra regola. Appartengono al cliente, non alla banca, e in caso di fallimento della banca non rientrano nella massa fallimentare. Per il funzionamento della garanzia dei depositi e della separazione dei titoli in deposito, e per i loro limiti, si veda l’articolo Cosa protegge la vigilanza FINMA per i clienti privati.
Cosa succede al capitale in caso di successione?
Il capitale versato rientra nella successione e viene ripartito secondo il diritto successorio, comprese le porzioni legittime (CC art. 471). Le prestazioni regolamentari per i superstiti della cassa pensioni e l’ordine dei beneficiari del pilastro 3a valgono solo per gli averi ancora nella previdenza. Con il prelievo perdono efficacia per questa parte.
Concretamente: di regola, la cassa pensioni prevede una rendita per il coniuge superstite. Con il prelievo di capitale questa prestazione decade per la parte prelevata, il denaro spetta invece a tutti gli eredi secondo le rispettive quote, per le persone coniugate dopo la divisione secondo il regime dei beni. Chi ha un testamento o un contratto successorio verifica quindi, dopo il prelievo, se le regole finora valide corrispondono ancora al patrimonio modificato. Le basi della successione legale, delle porzioni legittime e del regime dei beni sono illustrate nell’articolo La successione in Svizzera.
Perché conta il ritmo di consumo per le future prestazioni complementari?
Perché un consumo troppo rapido, in caso di una domanda successiva, è considerato rinuncia alla sostanza. Se senza un motivo importante viene consumato più del 10 per cento della sostanza all’anno (per patrimoni fino a CHF 100’000: più di CHF 10’000), il consumo eccedente è considerato rinuncia alla sostanza e continua a essere computato come tale. Per una rendita di vecchiaia AVS questo vale anche per i dieci anni precedenti l’inizio della rendita (LPC art. 11a cpv. 3 e 4).
La regola vale dalla riforma delle PC del 1° gennaio 2021. Per la maggior parte delle persone con un prelievo di capitale importante le prestazioni complementari restano un’eventualità remota, e il diritto presuppone comunque una sostanza netta inferiore a CHF 100’000 per le persone sole e a CHF 200’000 per le coppie sposate (LPC art. 9a). La regola diventa rilevante in caso di lunga aspettativa di vita, di bisogno di cure o se una parte importante del capitale viene consumata presto per spese uniche di rilievo. Non vengono computate, tra l’altro, le spese per il mantenimento del valore di immobili propri, le spese di malattia non coperte da un’assicurazione sociale e il mantenimento abituale, nella misura in cui il reddito non fosse sufficiente (art. 17d OPC-AVS/AI).
I primi dodici mesi in sintesi
Uno svolgimento tipico, in cui il versamento avviene in primavera. L’ordine è fisso, i mesi si spostano con la data del versamento.
- Versamento: il capitale arriva sul conto che il beneficiario ha indicato alla cassa pensioni o alla fondazione 3a. L’importo fiscale previsto resta disponibile.
- Dopo il versamento: arriva la tassazione separata dell’imposta sul prelievo di capitale. Il momento è stabilito dal cantone.
- Fino all’età di riferimento: in caso di prelievo prima dell’età di riferimento e senza attività lucrativa sono dovuti contributi AVS. La cassa di compensazione riscuote dapprima contributi provvisori.
- 31 dicembre: data di riferimento. Da questo momento il capitale rientra nella sostanza imponibile.
- Primavera dell’anno successivo: dichiarazione d’imposta con il capitale come sostanza e i primi proventi come reddito.
- In qualsiasi momento nel primo anno: verificare testamento, contratto successorio e beneficiari rispetto al nuovo stato patrimoniale.
Domande frequenti sul periodo successivo al prelievo di capitale
Quando devo pagare l’imposta sul prelievo di capitale?
L’imposta viene fissata per l’anno in cui il capitale è stato versato, e tassata separatamente dal resto del reddito (LIFD art. 38). La fattura arriva come tassazione a sé. Il momento di arrivo varia da cantone a cantone. A quel momento l’importo deve essere disponibile. Chi lo tiene su un conto non deve liquidare un investimento per pagarlo.
Pago l’imposta sulla sostanza sul capitale della cassa pensioni versato?
Sì, dal primo 31 dicembre successivo al versamento. Finché l’avere si trova nella cassa pensioni o nel pilastro 3a, è esente dall’imposta sulla sostanza in tutti i cantoni. Dopo il versamento rientra nella sostanza netta, che i cantoni e i comuni tassano alla data di riferimento. La Confederazione non riscuote l’imposta sulla sostanza.
Dopo il prelievo di capitale devo pagare contributi AVS più alti?
Solo chi non ha ancora raggiunto l’età di riferimento AVS e non è più attivo professionalmente. Le persone senza attività lucrativa pagano contributi calcolati sulla sostanza e sul reddito da rendita moltiplicato per venti, tra CHF 530 e CHF 26’500 all’anno (OAVS art. 28, stato 2026). Il capitale prelevato rientra in questa sostanza.
Un consumo rapido del capitale può avere conseguenze in seguito?
Sì, in caso di una domanda successiva di prestazioni complementari. Se senza un motivo importante viene consumato più del 10 per cento della sostanza all’anno, il consumo eccedente è considerato rinuncia alla sostanza e continua a essere computato come tale. Per una rendita di vecchiaia AVS questo vale anche per i dieci anni precedenti l’inizio della rendita (LPC art. 11a cpv. 3 e 4).
L’ordine dei beneficiari della cassa pensioni vale anche per il capitale versato?
No. Le prestazioni regolamentari per i superstiti della cassa pensioni e l’ordine dei beneficiari del pilastro 3a valgono solo per gli averi ancora nella previdenza. Il capitale versato rientra nella successione e viene ripartito secondo il diritto successorio, comprese le porzioni legittime (CC art. 471).
Stato: settembre 2026. Fonti: LIFD (RS 642.11) art. 38, OAVS (RS 831.101) art. 28, LPC (RS 831.30) art. 9a e 11a, l’art. 17d OPC-AVS/AI (RS 831.301), CC (RS 210) art. 471, dossier dell’AFC «Vermögenssteuer natürlicher Personen», disponibile in tedesco e francese (stato della legislazione 1° gennaio 2026), promemoria AVS/AI 2.03 «Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG» (stato 1° gennaio 2026), esisuisse (consultato il 28.09.2026).
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