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Luce del sole attraverso un bosco svizzero in autunno

Guida

Previdenza e pensionamento

La previdenza per la vecchiaia in Svizzera si basa su tre pilastri: l'AVS statale (1° pilastro), la previdenza professionale o cassa pensioni (2° pilastro) e la previdenza privata (3° pilastro). Il primo pilastro garantisce il minimo vitale, il secondo il mantenimento del tenore di vita abituale, il terzo colma le lacune individuali.

In breve

  • Rendita AVS massima 2026 per una singola persona: CHF 2'520 al mese (CHF 30'240 all'anno); rendita minima CHF 1'260 (fonte: UFAS).
  • Aliquota di conversione minima LPP nel regime obbligatorio: 6.8% all'età di riferimento di 65 anni (fonte: UFAS); la riforma per la riduzione al 6.0% è stata respinta il 22.09.2024.
  • Con la riforma AVS 21, l'età di riferimento ordinaria per le donne viene elevata gradualmente a 65 anni.
  • La cassa pensioni può essere prelevata sotto forma di rendita, di capitale o in modo misto; il prelievo va annunciato di norma con diversi mesi di anticipo.
  • Nel dicembre 2026 viene versata per la prima volta una 13esima rendita di vecchiaia AVS, come supplemento alla rendita di dicembre. Corrisponde a un dodicesimo (8.3333%) di tutte le rendite mensili percepite da gennaio a dicembre 2026.
  • Le rendite di vecchiaia AVS non sono state adeguate al 1° gennaio 2026, l'ultimo adeguamento risale a gennaio 2025. Le rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria in corso dal 2022 sono state adeguate al rincaro per la prima volta nel gennaio 2026, del 2.7%.

Fonti: LPP Art. 14, Ammontare della rendita di vecchiaia (fedlex) · LPP Art. 37, Forma delle prestazioni (fedlex)

Come l'avere diventa una rendita

La rendita della cassa pensioni è il risultato di un calcolo: l'avere di vecchiaia accumulato viene moltiplicato per l'aliquota di conversione (art. 14 LPP). Per la parte obbligatoria l'aliquota minima è del 6,8% all'età di riferimento di 65 anni. La LPP fissa soltanto prescrizioni minime e non prescrive alcuna aliquota per la parte sovraobbligatoria; le casse avvolgenti devono raggiungere almeno la prestazione LPP complessiva. Il Consiglio federale riferisce almeno ogni dieci anni sulla fissazione dell'aliquota; la riforma che la riduceva al 6,0% è stata respinta il 22 settembre 2024.

Rendita, capitale o entrambi

Le prestazioni sono di regola versate come rendita. Un diritto al capitale esiste per un quarto dell'avere di vecchiaia determinante per le prestazioni effettivamente percepite (art. 37 LPP). Oltre tale quota decide il regolamento della cassa, che può ammettere la scelta e fissare un termine. Se la rendita di vecchiaia è inferiore al dieci per cento della rendita minima AVS, la cassa può versarla di propria iniziativa come liquidazione unica in capitale.

Anticipazione e differimento dell'AVS

La rendita AVS può essere anticipata dal compimento dei 63 anni, per intero o per una quota tra il 20 e l'80 per cento (art. 40 LAVS); le donne della generazione di transizione possono anticipare dai 62 anni, con aliquote di riduzione proprie (art. 40c LAVS). L'anticipazione riduce la rendita a vita dell'equivalente attuariale; per i redditi bassi l'art. 40a LAVS prevede una riduzione abbassata del 40 per cento, ma le aliquote necessarie saranno fissate dal Consiglio federale non prima del 1° gennaio 2027. Per contro la riscossione può essere differita di uno a cinque anni e la rendita aumenta di conseguenza (art. 39 LAVS). Durante l'anticipazione non sono versate rendite per figli.

Domande frequenti su Previdenza e pensionamento

Il primo pilastro (AVS/AI) è obbligatorio e garantisce il fabbisogno di base in età avanzata. Il secondo pilastro (cassa pensioni, LPP) è obbligatorio per i lavoratori dipendenti a partire da un salario minimo e integra l'AVS. Il terzo pilastro è volontario e privato. Insieme devono garantire il mantenimento del tenore di vita abituale.
In caso di cambio di datore di lavoro, la cassa pensioni precedente trasferisce il capitale di vecchiaia accumulato all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non subentra una nuova cassa, il capitale confluisce in un conto di libero passaggio o in un deposito, dove rimane vincolato fino alla ripresa del rapporto di lavoro o al prelievo.
Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi: la rendita offre un reddito pianificabile per tutta la vita, il prelievo in capitale offre maggiore flessibilità e trasmissibilità agli eredi, ma viene tassato in un'unica soluzione. Una soluzione mista è spesso possibile. La scelta dipende dallo stato di salute, dal patrimonio e dalla situazione familiare. Il trattamento fiscale può cambiare.
Prima si inizia, maggiori sono i margini di manovra: i riscatti nella cassa pensioni, i versamenti nel pilastro 3a e un prelievo di capitale scaglionato dispiegano i loro effetti nel corso degli anni. Fare un'analisi complessiva della situazione circa dieci o quindici anni prima del pensionamento permette di individuare e colmare le lacune in tempo utile.
Due novità. Nel dicembre 2026 viene versata per la prima volta una 13esima rendita di vecchiaia AVS, come supplemento alla rendita di dicembre e pari a un dodicesimo di tutte le rendite mensili percepite nel 2026. Il suo finanziamento è disciplinato solo in parte: nel giugno 2026 il Parlamento ha deciso un aumento dell'IVA di 0.4 punti percentuali a partire dal 2028, sul quale si vota il 29 novembre 2026. In secondo luogo, le rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria in corso dal 2022 sono state adeguate al rincaro per la prima volta nel gennaio 2026, del 2.7%. Le rendite di vecchiaia AVS stesse sono rimaste invariate.

La presente panoramica è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.

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