Piani di previdenza 1e: libertà di scelta e rischio proprio
Da quale salario è possibile un piano di previdenza 1e, come funziona la scelta della strategia d'investimento e perché l'assicurato sopporta da solo il rischio d'investimento, senza interesse minimo e senza garanzia del capitale.
Chi percepisce una parte di salario superiore a una soglia fissata dalla legge può, nell’ambito della previdenza professionale, scegliere tra più strategie d’investimento invece di sottostare alla gestione patrimoniale collettiva della cassa pensioni. L’articolo 1e OPP2, nella versione attualmente in vigore, si applica dal 1° ottobre 2017 e disciplina questi cosiddetti piani 1e. Questo articolo presuppone una conoscenza delle basi della previdenza professionale e si concentra sulle particolarità del piano 1e.
Un piano di previdenza 1e è una soluzione previdenziale sovraobbligatoria ai sensi dell’articolo 1e dell’ordinanza sulla previdenza professionale (OPP2), nella quale l’assicurato sceglie tra più strategie d’investimento definite dall’istituto di previdenza e sopporta da solo le opportunità e i rischi dell’evoluzione del valore. È disponibile esclusivamente per le parti di salario che superano una soglia fissata dalla legge.
L’essenziale in sintesi
- Soglia di CHF 136’080 di salario annuo (2026): Un piano 1e presuppone un istituto di previdenza che assicuri esclusivamente la parte di salario superiore a una volta e mezza l’importo limite superiore LPP di CHF 90’720 (Fonte: art. 1e cpv. 1 OPP2, art. 8 cpv. 1 LPP).
- Decide il datore di lavoro: L’introduzione di un piano 1e spetta al datore di lavoro, non alla persona assicurata.
- Al massimo dieci strategie d’investimento: Un istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie per cassa pensioni affiliata (Fonte: art. 1e cpv. 2 OPP2).
- Nessuna suddivisione: L’avere di previdenza di una persona non può essere ripartito su più strategie contemporaneamente (Fonte: art. 1e cpv. 3 OPP2).
- Nessun interesse minimo, nessuna garanzia: A differenza del regime obbligatorio LPP, dove il Consiglio federale stabilisce un saggio minimo d’interesse (Fonte: art. 15 cpv. 2 LPP), per gli averi 1e non esiste né un interesse minimo legale né una garanzia del capitale versato.
- Valore effettivo all’uscita, se il regolamento lo prevede: In questo caso viene versato il valore effettivo dell’avere di previdenza, unito all’obbligo di proporre almeno una strategia a basso rischio (Fonte: art. 19a cpv. 1 LFLP).
Da quale salario è possibile un piano 1e?
Un piano 1e è ammesso solo per gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte di salario superiore a una volta e mezza l’importo limite superiore LPP (art. 1e cpv. 1 OPP2). L’importo limite superiore ammonta a CHF 90’720 nel 2026 (art. 8 cpv. 1 LPP), il che porta la soglia dei piani 1e a CHF 136’080 di salario annuo.
Solo la parte di salario superiore a questa soglia può essere gestita secondo le regole del piano 1e. La parte inferiore del salario resta assicurata nell’ambito della gestione patrimoniale collettiva del regime obbligatorio o di una cassa pensioni globale.
La decisione di introdurre un piano 1e non spetta all’assicurato, bensì al datore di lavoro: questi si affilia a un istituto di previdenza che assicura esclusivamente queste parti di salario elevate, oppure fa istituire una cassa pensioni corrispondente. Senza una simile offerta, l’intero salario resta assicurato collettivamente, indipendentemente dal suo importo. Nella pratica, ciò riguarda soprattutto gli stipendi dirigenziali e i collaboratori con componenti retributive variabili elevate, il cui reddito complessivo supera nettamente il regime obbligatorio LPP.
Come funziona la scelta della strategia d’investimento?
L’istituto di previdenza stabilisce le strategie d’investimento e può proporne al massimo dieci per cassa pensioni affiliata, ossia per datore di lavoro affiliato (art. 1e cpv. 2 OPP2). L’assicurato ne sceglie una, ma non può comporla né modificarla personalmente. Inoltre, l’avere di previdenza di una persona non può essere ripartito simultaneamente su più strategie (art. 1e cpv. 3 OPP2).
Secondo l’ordinanza, ogni strategia deve essere accessibile a tutti gli assicurati di uno stesso collettivo, non può essere concepita su misura per singole persone (art. 1e cpv. 5 OPP2). Il risultato degli investimenti di una strategia viene attribuito, secondo criteri uniformi, agli averi di tutte le persone che hanno scelto la stessa strategia. Questo obbligo di collettività impedisce che un piano 1e diventi una gestione patrimoniale completamente individualizzata.
Chi sopporta il rischio d’investimento nel piano 1e?
Nel piano 1e, l’assicurato sopporta da solo il rischio d’investimento. A differenza del regime obbligatorio LPP, dove il Consiglio federale stabilisce un saggio minimo d’interesse sull’avere di vecchiaia (art. 15 cpv. 2 LPP), per gli averi 1e non esiste né un interesse minimo legale né una garanzia del capitale versato.
La remunerazione risulta esclusivamente dal risultato effettivo degli investimenti della strategia scelta. Con una strategia fortemente orientata alle azioni, in un anno borsistico debole l’avere può scendere sotto la somma dei contributi versati. Questo spostamento è il nucleo del modello 1e: la libertà di scelta in materia di investimento ha come contropartita la piena assunzione delle oscillazioni di corso, senza la rete di sicurezza che la gestione collettiva offre nel regime obbligatorio.
Cosa succede all’uscita da un piano 1e?
Se il regolamento dell’istituto di previdenza lo prevede, all’uscita l’assicurato non riceve l’importo minimo legale secondo gli art. 15 e 17 LFLP, bensì il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita (art. 19a cpv. 1 LFLP). In caso di evoluzione negativa del valore, questo importo può anche essere inferiore ai contributi versati.
Se l’istituto di previdenza si avvale di questa deroga, deve proporre almeno una strategia con investimenti a basso rischio (art. 19a cpv. 1 LFLP). Secondo l’ordinanza, sono considerati a basso rischio soprattutto i contanti in franchi svizzeri nonché i crediti di buona solvibilità con una durata media massima di cinque anni (art. 53a OPP2). Inoltre, la prestazione d’uscita non frutta più interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile (art. 19a cpv. 3 LFLP).
Il modo in cui un prelievo da un piano 1e viene tassato dipende dalla situazione individuale e dal cantone di domicilio, e può cambiare.
Domande frequenti sui piani di previdenza 1e
Qual è la differenza tra un piano 1e e il regime obbligatorio LPP?
Nel regime obbligatorio LPP, la cassa pensioni gestisce l’avere di vecchiaia in modo collettivo, e il Consiglio federale stabilisce un saggio minimo d’interesse legale. Nel piano 1e, l’assicurato sceglie personalmente una strategia d’investimento tra un’offerta definita e sopporta da solo le opportunità e i rischi dell’evoluzione del valore. Per gli averi 1e non esiste alcun interesse minimo né garanzia del capitale.
Da quale salario annuo è possibile un piano 1e?
Un piano 1e presuppone un istituto di previdenza che assicuri esclusivamente la parte di salario superiore a una volta e mezza l’importo limite superiore LPP (art. 1e cpv. 1 OPP2). Questo importo limite ammonta a CHF 90’720 nel 2026, il che porta la soglia a CHF 136’080 di salario annuo (art. 8 cpv. 1 LPP). Un salario elevato da solo non basta, il datore di lavoro deve offrire una simile soluzione.
Quante strategie d’investimento può proporre un istituto di previdenza?
Un istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d’investimento per cassa pensioni affiliata (art. 1e cpv. 2 OPP2). Ogni strategia proposta deve essere accessibile a tutti gli assicurati del collettivo interessato, non può essere pensata su misura per singole persone. Anche l’avere di previdenza di una singola persona non può essere ripartito simultaneamente su più strategie.
Cosa succede all’avere 1e in caso di cambio di datore di lavoro?
Se il regolamento lo prevede, al momento dell’uscita viene versato il valore effettivo dell’avere di previdenza invece di un importo minimo legale, e l’istituto di previdenza deve allora proporre almeno una strategia a basso rischio (art. 19a cpv. 1 LFLP). Se l’evoluzione del valore è stata negativa, questo importo può essere inferiore alla somma dei contributi versati.
Chi decide se un piano 1e è disponibile?
La decisione spetta al datore di lavoro, non all’assicurato. Questi si affilia a un istituto di previdenza che assicura esclusivamente le parti di salario superiori alla soglia legale, oppure fa istituire una cassa pensioni corrispondente. In assenza di una simile offerta, l’intero salario resta assicurato collettivamente, anche se supera ampiamente CHF 136’080.
Deve essere disponibile a scelta una strategia d’investimento a basso rischio?
Sì, a condizione che l’istituto di previdenza versi il valore effettivo invece di un importo minimo al momento dell’uscita. Deve allora proporre almeno una strategia con investimenti a basso rischio (art. 19a cpv. 1 LFLP). Sono considerati a basso rischio soprattutto i contanti in franchi svizzeri e i crediti di buona solvibilità con una durata media massima di cinque anni (art. 53a OPP2).
Fonti
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2, RS 831.441.1), art. 1e e art. 53a
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40), art. 8 e art. 15
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP, RS 831.42), art. 15, 17 e 19a
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