Condizioni di custodia in Svizzera: quanto costa davvero
La fascia consueta delle spese di custodia in Svizzera rappresenta solo uno dei quattro blocchi di costo: ecco che cosa la LSerFi impone di comunicare prima dell'avvio di un mandato.
Nella maggior parte delle banche svizzere, le spese di custodia annue si collocano tra lo 0,15 e lo 0,35 per cento del valore del deposito, spesso con una spesa minima tra 50 e 100 franchi l’anno. Questa fascia vale come orientamento, non come metro di confronto: copre solo uno dei quattro blocchi di costo, e le banche ritagliano questi blocchi in modo diverso.
Per un gestore patrimoniale indipendente non è una sottigliezza accademica. La scelta della banca depositaria è l’unica decisione infrastrutturale che l’azienda non prende da sola, e le sue condizioni incidono direttamente su quanto la clientela paga a fine anno.
In breve
- Nella maggior parte delle banche svizzere, le spese di custodia annue si collocano tra lo 0,15 e lo 0,35 per cento del valore del deposito, a cui si aggiunge spesso una spesa minima tra 50 e 100 franchi (Sorveglianza dei prezzi, Osservazione del mercato sulle spese bancarie, dati 2025).
- Questa cifra resta comunque solo uno dei quattro blocchi di costo. Custodia, costi di transazione, margini sul cambio e costi dei prodotti formano insieme il prezzo.
- Due tariffe sono confrontabili solo su un portafoglio concreto e su un anno concreto, non su una singola percentuale.
- L’art. 8 cpv. 2 LSerFi impone l’informazione sui costi, l’art. 9 cpv. 1 LSerFi la colloca prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio.
- L’art. 26 LSerFi ammette le indennità di terzi solo se la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure se le vengono trasferite integralmente.
Che cosa compone il prezzo
La custodia. Le spese di deposito vere e proprie, di norma una percentuale del patrimonio custodito con un importo minimo e talvolta massimo. Nella maggior parte delle banche svizzere si colloca tra lo 0,15 e lo 0,35 per cento del valore del deposito all’anno, a cui si aggiunge una spesa minima frequentemente compresa tra 50 e 100 franchi (Sorveglianza dei prezzi, Osservazione del mercato sulle spese bancarie, dati 2025). È la parte più visibile e più facile da confrontare, ed è proprio per questo che le discussioni si restringono a essa.
Le transazioni. La provvigione per operazione, spesso scaglionata per volume, sede di negoziazione e strumento. Il loro peso dipende dalla rotazione del mandato. Una strategia con quattro adeguamenti all’anno e una con quaranta pagano somme molto diverse a parità di spese di custodia.
Le valute. Il margine applicato al corso di cambio a ogni acquisto, vendita e accredito di reddito in valuta estera. Raramente compare come voce distinta nel rendiconto, ma nei portafogli con orientamento internazionale pesa regolarmente.
I costi dei prodotti. Le spese correnti degli strumenti stessi. Non passano dal rendiconto bancario ma riducono il rendimento dello strumento, ragione per cui mancano facilmente in un riepilogo delle spese.
Perché le sole spese di custodia non bastano
Perché i quattro blocchi sono ritagliati in modo diverso. Una banca con spese di custodia basse e provvigioni alte, e una con il profilo opposto, non si ordinano secondo la prima cifra. Confrontarle così non significa scegliere la banca più conveniente, ma quella con l’etichetta più conveniente.
Il confronto diventa solido solo con un portafoglio concreto: la sua dimensione, la sua struttura valutaria, il numero atteso di transazioni, calcolati su un anno. È più lavoro della lettura di due listini, ed è l’unico calcolo su cui una decisione regga.
Un secondo punto viene raramente ponderato e si sente ogni giorno: quanto dura realmente l’apertura di un conto e quanto è affidabile l’interfaccia dati per posizioni e transazioni. Nessuno dei due figura in un listino.
Che cosa la legge impone di comunicare
L’art. 8 cpv. 2 LSerFi obbliga i fornitori di servizi finanziari a informare sul servizio finanziario raccomandato personalmente e sui rischi e costi a esso connessi. La lettera b dello stesso capoverso aggiunge i vincoli economici con terzi.
Il momento è fissato dall’art. 9 cpv. 1 LSerFi: l’informazione avviene prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio. Un riepilogo dei costi che arriva solo con il primo rendiconto annuale non soddisfa questo requisito.
Da leggere: LSerFi e LIsFi nella pratica: regole di comportamento per i gestori patrimoniali
Le indennità di terzi
L’art. 26 cpv. 1 LSerFi ammette le indennità di terzi a una di due condizioni: o la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure l’indennità le viene trasferita integralmente.
Il capoverso 2 precisa il requisito informativo. Deve indicare natura ed entità dell’indennità e intervenire prima della fornitura del servizio o della conclusione del contratto. Se l’importo non è determinabile in anticipo, vanno indicati i parametri di calcolo e le fasce; su richiesta vanno comunicati gli importi effettivamente ricevuti.
Il capoverso 3 adotta una definizione ampia: sono indennità le prestazioni che terzi versano al fornitore in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, sconti o altri vantaggi patrimoniali. Uno sconto sulle spese di custodia legato al volume collocato rientra quindi nel campo di applicazione.
Che cosa chiarire prima del colloquio con la banca depositaria
Quale rotazione ha realmente la vostra strategia. Quale quota del portafoglio è tenuta in valuta estera. Se le transazioni sono comprese nella tariffa o fatturate separatamente. Se gli sconti sono legati al volume e rientrano quindi nell’art. 26 LSerFi. E come i costi compariranno nella rendicontazione alla clientela, perché ciò che lì non ha una riga è difficile da spiegare.
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Domande frequenti sulle condizioni di custodia
Quali sono le spese di custodia abituali in Svizzera?
Nella maggior parte delle banche svizzere, le spese di custodia annue si collocano tra lo 0,15 e lo 0,35 per cento del valore del deposito, spesso scaglionate secondo il saldo, a cui si aggiunge una spesa minima frequentemente compresa tra 50 e 100 franchi l’anno (Sorveglianza dei prezzi, Osservazione del mercato sulle spese bancarie 2025). Resta comunque solo uno dei quattro blocchi di costo: le banche lo ritagliano in modo diverso, alcune fatturano le transazioni separatamente, altre le includono. Solo la somma di custodia, costi di transazione, margini sul cambio e costi dei prodotti, calcolata su un portafoglio concreto e su un anno concreto, è significativa.
Un gestore patrimoniale deve comunicare i costi?
Sì. L’art. 8 cpv. 2 LSerFi indica tre punti: il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata, con i relativi rischi e costi; i vincoli economici con terzi in relazione a tale servizio; e l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari. L’art. 9 cpv. 1 LSerFi fissa il momento: prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio.
Come vanno trattate le retrocessioni?
L’art. 26 LSerFi ammette le indennità di terzi solo a due condizioni: o la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure l’indennità le viene trasferita integralmente. L’informazione deve indicare natura ed entità; se l’importo non è determinabile in anticipo, vanno indicati i parametri di calcolo e le fasce, e su richiesta vanno comunicati gli importi effettivamente ricevuti.
Che cosa vale come indennità?
L’art. 26 cpv. 3 LSerFi la definisce in senso ampio: le prestazioni che terzi versano al fornitore di servizi finanziari in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, sconti o altri vantaggi patrimoniali.
La posizione di Everon
Everon cura le relazioni con le banche depositarie come partner dei gestori patrimoniali affiliati e mette a disposizione l’infrastruttura con cui si aprono conti, si gestiscono portafogli e si producono rapporti. Gli obblighi di comunicazione secondo la LSerFi restano in capo all’istituto autorizzato; un partner non se ne fa carico, fornisce le cifre con cui adempierli. Parlate con noi.
Stato: settembre 2026. Fonti: LSerFi (RS 950.1), art. 8, 9 e 26; Sorveglianza dei prezzi, «Osservazione del mercato sulle spese dei conti bancari svizzeri», 3ª edizione, 28 aprile 2026 (rilevazione dati nel 3° trimestre 2025, 31 banche).
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