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Condizioni di custodia in Svizzera: quanto costa davvero

Blog
di Francesco Piovesan
Una mano tiene una lente di vetro rotonda attraverso la quale una scena portuale appare nitida mentre lo sfondo resta sfocato.

Perché le spese di custodia esposte dicono poco sul costo complessivo, quali quattro blocchi determinano il prezzo e che cosa la LSerFi impone di comunicare prima dell'avvio di un mandato.

La domanda sulle spese di custodia abituali ricorre spesso e non può ricevere una risposta seria con una cifra sola. Non perché la risposta sia riservata, ma perché le spese esposte coprono solo uno dei quattro blocchi di costo, e le banche ritagliano quei blocchi in modo diverso.

Per un gestore patrimoniale indipendente non è una sottigliezza accademica. La banca depositaria è l’unica decisione infrastrutturale che l’azienda non prende da sola, e le sue condizioni incidono direttamente su quanto la clientela paga a fine anno.

In breve

  • Le spese di custodia esposte sono un blocco su quattro. Custodia, costi di transazione, margini sul cambio e costi dei prodotti formano insieme il prezzo.
  • Due tariffe sono confrontabili solo su un portafoglio concreto e su un anno concreto, non su una percentuale.
  • L’art. 8 cpv. 2 LSerFi impone l’informazione sui costi, l’art. 9 cpv. 1 LSerFi la colloca prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio.
  • L’art. 26 LSerFi ammette le indennità di terzi solo se la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure se le vengono trasferite integralmente.

Che cosa compone il prezzo

La custodia. Le spese di deposito vere e proprie, di norma una percentuale del patrimonio custodito con un importo minimo e talvolta massimo. È la parte più visibile e più facile da confrontare, ed è proprio per questo che le discussioni si restringono a essa.

Le transazioni. La provvigione per operazione, spesso scaglionata per volume, sede di negoziazione e strumento. Il loro peso dipende dalla rotazione del mandato. Una strategia con quattro adeguamenti all’anno e una con quaranta pagano somme molto diverse a parità di spese di custodia.

Le valute. Il margine applicato al corso di cambio a ogni acquisto, vendita e accredito di reddito in valuta estera. Raramente compare come voce distinta nel rendiconto e nei portafogli con orientamento internazionale pesa regolarmente.

I costi dei prodotti. Le spese correnti degli strumenti stessi. Non passano dal rendiconto bancario ma riducono il rendimento dello strumento, ragione per cui mancano facilmente in un riepilogo delle spese.

Perché le sole spese di custodia non bastano

Perché i quattro blocchi sono ritagliati in modo diverso. Una banca con spese di custodia basse e provvigioni alte, e una con il profilo opposto, non si ordinano secondo la prima cifra. Confrontarle così non significa scegliere la banca più conveniente, ma quella con l’etichetta più conveniente.

Il confronto diventa solido solo con un portafoglio concreto: la sua dimensione, la sua struttura valutaria, il numero atteso di transazioni, calcolati su un anno. È più lavoro della lettura di due listini, ed è l’unico calcolo su cui una decisione regga.

Un secondo punto viene raramente ponderato e si sente ogni giorno: quanto dura realmente l’apertura di un conto e quanto è affidabile l’interfaccia dati per posizioni e transazioni. Nessuno dei due figura in un listino.

Che cosa la legge impone di comunicare

L’art. 8 cpv. 2 LSerFi obbliga i fornitori di servizi finanziari a informare sul servizio finanziario raccomandato personalmente e sui rischi e costi a esso connessi. La lettera b dello stesso capoverso aggiunge i vincoli economici con terzi.

Il momento è fissato dall’art. 9 cpv. 1 LSerFi: l’informazione avviene prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio. Un riepilogo dei costi che arriva solo con il primo rendiconto annuale non soddisfa questo requisito.

Da leggere: LSerFi e LIsFi nella pratica: regole di comportamento per i gestori patrimoniali

Le indennità di terzi

L’art. 26 cpv. 1 LSerFi ammette le indennità di terzi a una di due condizioni: o la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure l’indennità le viene trasferita integralmente.

Il capoverso 2 precisa il requisito informativo. Deve indicare natura ed entità dell’indennità e intervenire prima della fornitura del servizio o della conclusione del contratto. Se l’importo non è determinabile in anticipo, vanno indicati i parametri di calcolo e le fasce; su richiesta vanno comunicati gli importi effettivamente ricevuti.

Il capoverso 3 adotta una definizione ampia: sono indennità le prestazioni che terzi versano al fornitore in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, sconti o altri vantaggi patrimoniali. Uno sconto sulle spese di custodia legato al volume collocato rientra quindi nel campo di applicazione.

Che cosa chiarire prima del colloquio con la banca depositaria

Quale rotazione ha realmente la vostra strategia. Quale quota del portafoglio è tenuta in valuta estera. Se le transazioni sono comprese nella tariffa o fatturate separatamente. Se gli sconti sono legati al volume e rientrano quindi nell’art. 26 LSerFi. E come i costi compariranno nella rendicontazione alla clientela, perché ciò che lì non ha una riga è difficile da spiegare.

Da leggere: Custodian, piattaforma o multi-family office: tre modelli, una decisione

Domande frequenti sulle condizioni di custodia

Quali sono le spese di custodia abituali in Svizzera?

Una cifra sola non basta. Le spese di custodia esposte sono uno dei quattro blocchi di costo, e le banche li strutturano in modo diverso: alcune fatturano le transazioni separatamente, altre le includono. Solo la somma di custodia, costi di transazione, margini sul cambio e costi dei prodotti, calcolata su un portafoglio concreto e su un anno concreto, è significativa.

Un gestore patrimoniale deve comunicare i costi?

Sì. L’art. 8 cpv. 2 LSerFi indica tre punti: il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata, con i relativi rischi e costi; i vincoli economici con terzi in relazione a tale servizio; e l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari. L’art. 9 cpv. 1 LSerFi fissa il momento: prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio.

Come vanno trattate le retrocessioni?

L’art. 26 LSerFi ammette le indennità di terzi solo a due condizioni: o la clientela è stata informata espressamente in anticipo e vi rinuncia, oppure l’indennità le viene trasferita integralmente. L’informazione deve indicare natura ed entità; se l’importo non è determinabile in anticipo, vanno indicati i parametri di calcolo e le fasce, e su richiesta vanno comunicati gli importi effettivamente ricevuti.

Che cosa vale come indennità?

L’art. 26 cpv. 3 LSerFi la definisce in senso ampio: le prestazioni che terzi versano al fornitore di servizi finanziari in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, sconti o altri vantaggi patrimoniali.

La posizione di Everon

Everon cura le relazioni con le banche depositarie come partner dei gestori patrimoniali affiliati e mette a disposizione l’infrastruttura con cui si aprono conti, si gestiscono portafogli e si producono rapporti. Gli obblighi di comunicazione secondo la LSerFi restano in capo all’istituto autorizzato; un partner non se ne fa carico, fornisce le cifre con cui adempierli. Parlate con noi.

Stato: agosto 2026. Fonti: LSerFi (RS 950.1), art. 8, 9 e 26.

Francesco Piovesan
Sull'autore

Francesco Piovesan

Chief Commercial Officer presso Everon
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Il presente articolo è redatto a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale, né un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Everon AG è un gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA ai sensi della LIsFi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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