Prelievo dal conto di libero passaggio: cosa conta con un avere elevato
Quando è possibile il prelievo dal conto di libero passaggio e cosa si decide già all'uscita con un avere elevato: due istituti, soluzione in titoli, scaglionamento insieme al prelievo in capitale.
Chi esce dalla cassa pensioni con un avere previdenziale importante stabilisce in quel momento quanto sarà flessibile il prelievo successivo. La ripartizione su due istituti di libero passaggio è di regola possibile solo all’uscita. Da essa dipende se il prelievo tra i 60 e i 65 anni può essere distribuito su due anni fiscali.
Il prelievo dal conto di libero passaggio è il pagamento dell’avere previdenziale che, dopo l’uscita da una cassa pensioni, si trova su un conto o in un deposito di libero passaggio. È possibile al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS, ossia di regola dai 60 anni, e di regola a 65 anni diventa esigibile. Viene pagato un capitale, tassato separatamente dagli altri redditi.
Everon offre soluzioni di libero passaggio sotto forma di conto e di deposito titoli; conto e deposito vengono aperti presso la fondazione partner Liberty: Panoramica libero passaggio.
L’essenziale in sintesi
- Prelievo: al più presto di regola dai 60 anni, esigibile di regola a 65. Un rinvio fino ai 70 anni è possibile solo con la prova di un’attività lucrativa continuata (art. 16 OLP). Chi raggiunge l’età di riferimento tra il 2024 e il 2029 può rinviare anche senza prova, fino alla fine del 2029, ma al massimo cinque anni oltre l’età di riferimento (disposizione transitoria dell’OLP sulla riforma AVS 21).
- Ripartizione: la cassa pensioni trasferisce la prestazione d’uscita al massimo a due istituti di libero passaggio (art. 12 OLP). In seguito un conto di regola non si può più dividere.
- Interessi: 75 conti di libero passaggio su 86 remunerano attualmente al massimo lo 0,10 per cento (Moneyland, rilevazione del 5 ottobre 2026). Per confronto, il tasso d’interesse minimo LPP per la parte obbligatoria nella cassa pensioni è nel 2026 pari all’1,25 per cento.
- Imposte: per una persona sola nella città di Zurigo, su CHF 1’000’000 prelevati in un anno si pagano CHF 109’542, con due prelievi da CHF 500’000 in due anni in tutto CHF 70’136 (calcolatore fiscale AFC, anno fiscale 2026).
- Riscatto: l’avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito alla cassa pensioni riduce di pari importo il riscatto possibile (art. 60a cpv. 3 OPP 2).
Quando è possibile il prelievo dal conto di libero passaggio?
Il prelievo ordinario è possibile al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS, ossia dai 60 anni. Al raggiungimento dell’età di riferimento di 65 anni l’avere diventa esigibile. Chi comprova la continuazione dell’attività lucrativa può rinviare il prelievo di cinque anni al massimo, quindi fino ai 70 (art. 16 OLP). Viene pagato un capitale. Solo la cassa pensioni paga una rendita.
Con la riforma AVS 21 l’età di riferimento delle donne sale gradualmente a 65 anni. Per le classi dal 1961 al 1963 è compresa tra 64 e 65 anni, dalla classe 1964 è 65 come per gli uomini. La finestra di prelievo si sposta di conseguenza. Per chi raggiunge l’età di riferimento tra il 2024 e il 2029 vale una disposizione transitoria. Queste persone possono rinviare il prelievo anche senza attività lucrativa, al più tardi fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo cinque anni oltre l’età di riferimento. Dal 2030 la prova è necessaria.
Chi è sposato o vive in unione domestica registrata ha bisogno, per il prelievo, del consenso scritto del coniuge o del partner registrato (art. 16 cpv. 3 OLP). Un singolo conto di libero passaggio viene pagato di regola solo per intero. Le fondazioni di regola non prevedono prelievi parziali, salvo per il prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione.
Quando è possibile un pagamento prima dei 60 anni?
Prima dei 60 anni un pagamento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge. Per il pagamento in contanti valgono gli stessi motivi della cassa pensioni. L’art. 14 OLP dichiara applicabile per analogia l’art. 5 LFLP. Per il conto di libero passaggio si aggiunge, in via autonoma, la percezione di una rendita intera d’invalidità (art. 16 cpv. 2 OLP).
- Partenza definitiva dalla Svizzera: in caso di partenza per uno Stato dell’UE o dell’AELS la parte obbligatoria resta di regola bloccata finché esiste un’assicurazione obbligatoria per vecchiaia, decesso e invalidità (art. 25f LFLP). La parte sovraobbligatoria può di norma essere pagata. In caso di partenza per uno Stato terzo viene di regola pagato l’intero avere.
- Attività lucrativa indipendente, se non sussiste più una previdenza professionale obbligatoria.
- Rendita intera d’invalidità dell’assicurazione federale per l’invalidità, se il rischio d’invalidità non è assicurato in aggiunta.
- Proprietà d’abitazione per uso proprio: prelievo anticipato per un’abitazione occupata a uso proprio (art. 30c LPP). L’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni disciplina scopi, termini e importi minimi.
In caso di decesso vale l’ordine dei beneficiari dell’art. 15 OLP. L’avere non rientra nella massa ereditaria e passa, in quest’ordine:
- ai superstiti ai sensi della LPP, ossia coniuge superstite, partner registrati e orfani
- alle persone assistite in misura considerevole dal defunto, oppure alle persone che hanno convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che devono provvedere al mantenimento di figli comuni
- agli altri figli, ai genitori o ai fratelli e alle sorelle
- agli altri eredi legali
Nel contratto con la fondazione si possono precisare i diritti ed estendere il primo gruppo alle persone del secondo (art. 15 cpv. 2 OLP).
Cosa si decide all’uscita con un avere elevato?
All’uscita dalla cassa pensioni decidete se l’avere va a uno o due istituti di libero passaggio e in quale forma viene investito. La ripartizione su due istituti è prevista dall’art. 12 OLP al momento del trasferimento da parte della cassa pensioni precedente. Di regola le fondazioni non consentono di dividere in seguito un conto esistente. La fondazione stessa si può cambiare in seguito.
Chi non fa nulla lascia la decisione alla cassa pensioni. Questa trasferisce l’avere alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo l’uscita (art. 4 LFLP). L’istituto collettore investe in modo conservativo e non offre una soluzione in titoli.
Per i conti di libero passaggio non esiste un tasso minimo. Nel confronto di Moneyland, 75 conti su 86 remunerano al massimo lo 0,10 per cento. L’offerta più alta è dello 0,5 per cento (rilevazione del 5 ottobre 2026). Come valore di confronto serve il tasso d’interesse minimo LPP per la parte obbligatoria nella cassa pensioni, nel 2026 almeno l’1,25 per cento. Con CHF 2’000’000 e un tasso al massimo dello 0,10 per cento, la differenza rispetto al tasso minimo LPP è tra CHF 23’000 e CHF 25’000 all’anno.
Se l’avere proviene da un piano di previdenza 1e, all’uscita la cassa pensioni può trasferire il valore effettivo al momento dell’uscita, in deroga agli art. 15 e 17 LFLP (art. 19a LFLP). Un calo dei corsi poco prima dell’uscita è allora a carico della persona assicurata.
Che cosa porta la ripartizione su due istituti di libero passaggio?
Due istituti di libero passaggio permettono due prelievi in due anni fiscali diversi. Poiché di regola un singolo conto viene pagato solo per intero, l’avere di libero passaggio si può scaglionare soprattutto con questa ripartizione. La ripartizione si stabilisce all’uscita.
Le due parti non devono per forza essere uguali. Possono anche essere investite in modo diverso, ciascuna secondo la propria data di prelievo. Ogni conto può essere trasferito in seguito, per intero, a un’altra fondazione (art. 12 cpv. 2 OLP).
Conto o soluzione in titoli: da cosa dipende la scelta?
Un conto di libero passaggio non prevede oscillazioni di corso, ma oggi rende poco. Una soluzione in titoli segue l’andamento dei mercati ed è concepita per un orizzonte d’investimento da tre a cinque anni in su. Per quanto tempo l’avere resta investito dipende da quando viene prelevato o deve confluire in una nuova cassa pensioni.
Chi rientra in una cassa pensioni prima del prelievo deve apportarvi l’avere (art. 4 LFLP). Per questo i titoli vengono venduti e, se i corsi sono scesi, viene trasferito solo il valore inferiore. Se l’avere supera l’importo per le prestazioni regolamentari complete, l’eccedenza può essere mantenuta in una soluzione di libero passaggio. Se è prevedibile un nuovo impiego con cassa pensioni, l’orizzonte d’investimento è quindi breve.
Con una soluzione in titoli la fondazione deve richiamare espressamente l’attenzione sui rischi. L’investimento segue le disposizioni d’investimento dell’OPP 2 (art. 19a OLP). In base a queste regole, le azioni possono di principio rappresentare fino al 50 per cento dell’avere. Alcune fondazioni offrono anche strategie con quote azionarie fino al 100 per cento, se la persona assicurata le sceglie da sé e la sua capacità di rischio è documentata. Più alta è la quota azionaria, più il valore oscilla, e al momento del prelievo può essere inferiore all’avere apportato. Nella valutazione della capacità di rischio si può tenere conto di un altro conto di libero passaggio della stessa persona, sotto forma di risparmio puro (art. 19a cpv. 2 OLP).
Tra i 60 e i 65 anni il momento del prelievo si può scegliere liberamente. Un rinvio oltre l’età di riferimento presuppone dal 2030 la prova di un’attività lucrativa. Se i corsi calano poco prima del prelievo previsto, il prelievo si può rinviare fino all’età di riferimento, oltre, dal 2030, solo con un’attività lucrativa.
Come scaglionare il prelievo?
Le prestazioni in capitale di cassa pensioni, libero passaggio e Pilastro 3a prelevate nello stesso anno vengono sommate dall’autorità fiscale. Per le coppie sposate contano i prelievi di entrambi i partner. Poiché le aliquote sono progressive, distribuire i prelievi più grandi su più anni fiscali riduce l’onere complessivo. Per l’avere di libero passaggio questo periodo va dai 60 ai 65 anni.
Un esempio tratto dal confronto fiscale su tutti i 26 capoluoghi cantonali. Una persona sola nella città di Zurigo paga CHF 109’542 di imposte su CHF 1’000’000 prelevati in un anno. Ripartiti su due anni, con CHF 500’000 ciascuno, sono due volte CHF 35’068, in tutto CHF 70’136 (calcolatore fiscale AFC, anno fiscale 2026, senza altre prestazioni in capitale in questi anni). La differenza è di CHF 39’406.
Se una coppia ha averi di libero passaggio, conti del Pilastro 3a e capitale della cassa pensioni, si arriva presto a sei prelievi o più, che si possono distribuire sugli anni tra i 60 anni e il pensionamento. L’entità del vantaggio di una distribuzione dipende dal Cantone di domicilio, dal Comune e dagli importi.
Che rapporto c’è tra il libero passaggio e il prelievo in capitale dalla cassa pensioni?
Avere di libero passaggio e cassa pensioni si influenzano sul piano fiscale nell’anno del prelievo, su quello del riscatto possibile e su quello del termine di blocco dopo un riscatto. Di regola pesa di più l’anno in cui viene prelevato il capitale della cassa pensioni, perché è lì che si concentra l’importo maggiore.
- Imposta: un prelievo di libero passaggio nello stesso anno del prelievo di capitale dalla cassa pensioni vi si aggiunge. Il prelievo di un conto di libero passaggio si può spostare in un altro anno.
- Riscatto: l’avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito alla cassa pensioni riduce di pari importo il massimo per un riscatto (art. 60a cpv. 3 OPP 2). In caso di riscatto previsto, quest’avere entra quindi nel calcolo.
- Termine di blocco: le prestazioni derivanti da un riscatto non possono essere prelevate in capitale entro tre anni (art. 79b cpv. 3 LPP).
Decidere se prelevare l’avere della cassa pensioni come rendita o come capitale è una scelta a sé, come spiega Capitale o rendita. Gli averi di libero passaggio possono anche essere trasferiti in una cassa pensioni esistente. In caso di prelievo sotto forma di rendita, ciò aumenta la rendita futura. Maggiori informazioni su riscatto e termini di blocco si trovano nell’articolo sul riscatto nella cassa pensioni.
Come viene tassato il prelievo?
Il prelievo dal conto di libero passaggio è tassato separatamente dagli altri redditi. A livello federale si applica un quinto dell’aliquota ordinaria (art. 38 LIFD). Cantone e Comune tassano la prestazione ugualmente a parte (art. 11 cpv. 3 LAID), con proprie aliquote. Conta il domicilio al momento del prelievo. L’onere differisce nettamente da un Comune all’altro.
Finché l’avere si trova nella soluzione di libero passaggio, non sono dovute né l’imposta sulla sostanza né l’imposta sul reddito su interessi e dividendi. Dopo il prelievo il capitale è sostanza ordinaria. I proventi sono tassati da quel momento come reddito.
Domande frequenti sul prelievo dal conto di libero passaggio
Quando posso richiedere il prelievo dal conto di libero passaggio?
Al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS, ossia di regola dai 60 anni. All’età di riferimento, di regola 65 anni, l’avere diventa esigibile. Chi comprova la continuazione dell’attività lucrativa può rinviare il prelievo fino ai 70 anni al massimo (art. 16 OLP). Chi raggiunge l’età di riferimento tra il 2024 e il 2029 può rinviare anche senza attività lucrativa, fino alla fine del 2029, ma al massimo cinque anni oltre l’età di riferimento. Il prelievo avviene sotto forma di capitale. Per le persone sposate o in unione domestica registrata serve il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
Quando è possibile un pagamento dal conto di libero passaggio prima dei 60 anni?
Solo nei casi previsti dalla legge. Per il pagamento in contanti valgono gli stessi motivi della cassa pensioni (art. 14 OLP, art. 5 LFLP), nel caso di averi elevati soprattutto la partenza definitiva dalla Svizzera e l’avvio di un’attività lucrativa indipendente senza previdenza professionale obbligatoria. Si aggiunge la percezione di una rendita intera d’invalidità (art. 16 cpv. 2 OLP) e il prelievo anticipato per un’abitazione di proprietà occupata a uso proprio (art. 30c LPP). In caso di partenza per uno Stato dell’UE o dell’AELS la parte obbligatoria resta di regola bloccata.
Posso ripartire il mio avere di libero passaggio su due conti?
Sì, ma di regola solo all’uscita. La cassa pensioni può trasferire la prestazione d’uscita al massimo a due istituti di libero passaggio (art. 12 OLP). Un conto esistente di regola non si può più dividere in seguito e viene pagato solo per intero. Due conti presso due fondazioni permettono perciò due prelievi in due anni fiscali e due strategie d’investimento diverse.
Come viene tassato il prelievo dal conto di libero passaggio?
Separatamente dagli altri redditi, a livello federale a un quinto dell’aliquota ordinaria (art. 38 LIFD). Cantone e Comune tassano la prestazione ugualmente a parte (art. 11 cpv. 3 LAID), con proprie aliquote. Le prestazioni in capitale di cassa pensioni, libero passaggio e Pilastro 3a prelevate nello stesso anno vengono sommate, per le coppie sposate anche i prelievi di entrambi i partner. Determinante è il domicilio al momento del prelievo.
Cosa succede all’avere di libero passaggio quando si entra in una nuova cassa pensioni?
Deve essere apportato alla nuova cassa pensioni (art. 4 LFLP). Se si trova in una soluzione in titoli, le quote vengono vendute a questo scopo e, se i corsi sono scesi, viene trasferito solo il valore inferiore. Se l’avere supera l’importo per le prestazioni regolamentari complete, l’eccedenza può essere mantenuta in una soluzione di libero passaggio. Questa eccedenza riduce di pari importo il massimo per un riscatto successivo (art. 60a cpv. 3 OPP 2).
Fonti
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP, RS 831.42), art. 4, 5, 19a e 25f
- Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP, RS 831.425), art. 12, 14, 15, 16 e 19a nonché la disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40), art. 30c e 79b
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2, RS 831.441.1), art. 60a sul riscatto
- Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), art. 38
- Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), art. 11 cpv. 3
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA, RS 831.411)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS): riforma AVS 21, età di riferimento e prelievo degli averi di libero passaggio
- Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC): calcolatore fiscale, anno fiscale 2026
- Moneyland: confronto dei conti di libero passaggio, rilevazione del 5 ottobre 2026 per CHF 2’000’000, tutta la Svizzera
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