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Libero passaggio
Il libero passaggio indica il mantenimento della Sua previdenza professionale (2° pilastro) quando lascia una cassa pensioni. Se cambia impiego o lascia la cassa pensioni senza entrare in una nuova, l'avere di vecchiaia accumulato viene trasferito come prestazione di libero passaggio su un conto di libero passaggio o un deposito di libero passaggio. Il capitale vi resta vincolato fino al versamento in una nuova cassa pensioni o al prelievo al momento del pensionamento.
In breve
- Quando lascia una cassa pensioni senza entrare in una nuova, l'istituto di previdenza trasferisce la prestazione d'uscita su un conto o un deposito di libero passaggio; in assenza di istruzioni, l'avere viene versato all'istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni (art. 4 della legge sul libero passaggio, LFLP).
- La prestazione d'uscita può essere ripartita su due istituti di libero passaggio al massimo, il che consente un prelievo del capitale scaglionato e spesso fiscalmente vantaggioso (ordinanza sul libero passaggio, OLP).
- Un pagamento in contanti è ammesso solo in tre casi: partenza definitiva dalla Svizzera, avvio di un'attività indipendente o prestazione d'uscita di importo esiguo (art. 5 LFLP).
- In caso di trasferimento in uno Stato dell'UE o dell'AELS, la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia non può essere prelevata in contanti finché vi sussiste l'assicurazione obbligatoria; solo la parte sovraobbligatoria è prelevabile (art. 25f LFLP). In caso di trasferimento in uno Stato terzo è possibile il prelievo dell'intero avere.
Fonti: LFLP Art. 4 (fedlex) · LFLP Art. 5, Pagamento in contanti (fedlex) · LFLP Art. 25f (fedlex)
Chi deve comunicare cosa all'uscita
Chi esce da una cassa pensioni senza entrare in una nuova comunica al precedente istituto se intende mantenere la previdenza sotto forma di conto o di polizza di libero passaggio. In mancanza di comunicazione, l'istituto versa la prestazione d'uscita con gli interessi all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni (art. 4 LFLP). Chi entra in seguito in una nuova cassa annuncia l'entrata all'istituto di libero passaggio e indica alla nuova cassa quale istituto di libero passaggio detiene l'avere e in quale forma. Spetta alla persona assicurata effettuare entrambe le comunicazioni.
Quando è ammesso il pagamento in contanti
Il pagamento in contanti resta l'eccezione. L'art. 5 LFLP indica tre casi: la partenza definitiva dalla Svizzera, l'avvio di un'attività indipendente fuori dalla previdenza professionale obbligatoria e una prestazione d'uscita inferiore al contributo annuo della persona. Per le persone coniugate o unite in un'unione domestica registrata occorre inoltre il consenso scritto del partner. In caso di trasferimento in uno Stato dell'UE, in Islanda o in Norvegia la parte obbligatoria resta bloccata finché sussiste un'assicurazione obbligatoria per vecchiaia, morte e invalidità; per il Liechtenstein basta il domicilio (art. 25f LFLP).
Come viene tassato il prelievo
Un prelievo in capitale della previdenza professionale è tassato separatamente dagli altri redditi ed è soggetto a un'imposta annua intera. A livello federale corrisponde a un quinto delle tariffe ordinarie e le deduzioni sociali non sono concesse (art. 38 LIFD). L'imposta è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi. Si aggiungono le imposte cantonali e comunali, molto diverse tra loro. Più prestazioni in capitale dello stesso anno sono sommate per determinare l'aliquota e, per i coniugi tassati congiuntamente, su entrambe le persone.
Domande frequenti su Libero passaggio
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La presente panoramica è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.
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