Fondazione d'investimento o fondazione classica: due regimi
Entrambe si chiamano fondazione e seguono regole diverse: scopo, vigilanza ed esenzione fiscale separano la fondazione d'investimento previdenziale da quella del Codice civile.
Due veicoli portano la stessa parola nel nome e seguono regimi diversi. La confusione si capisce, perché la fondazione d’investimento è realmente una fondazione ai sensi del Codice civile. Ciò che le separa non è la forma, ma il regime posto al di sopra.
In breve
- La fondazione d’investimento è costituita secondo gli art. 80 a 89a CC ma sottostà al diritto della previdenza secondo l’art. 53g cpv. 2 LPP; il diritto delle fondazioni si applica solo sussidiariamente.
- La fondazione classica è vigilata secondo l’art. 84 cpv. 1 CC dall’ente pubblico al quale appartiene.
- Le fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche sono eccettuate, secondo l’art. 87 CC, da tale vigilanza e dall’obbligo di designare un ufficio di revisione.
- L’esenzione segue due lettere diverse dello stesso articolo: art. 56 LIFD, lettera e per la previdenza, lettera g per scopi pubblici o di utilità pubblica.
La stessa forma, un altro regime
L’art. 80 CC riassume la fondazione classica in una frase: per costituirla occorre destinare dei beni a uno scopo particolare. Questa destinazione è il nucleo, e vincola.
L’art. 53g cpv. 1 LPP vi si aggancia direttamente e consente di costituire, per l’investimento e la gestione in comune di capitali di previdenza, fondazioni ai sensi degli articoli 80 a 89a CC. La fondazione d’investimento non è quindi una forma giuridica propria.
Il capoverso 2 pone poi l’altro regime al di sopra: le fondazioni d’investimento sono istituti che servono alla previdenza professionale e sottostanno alla LPP. Solo in mancanza di una disciplina nella LPP e nelle sue disposizioni d’esecuzione si applicano sussidiariamente le disposizioni generali. Cercare una questione sulle fondazioni d’investimento nel diritto delle fondazioni significa quindi cercare in seconda battuta.
La vigilanza separa più nettamente della forma
Per la fondazione classica l’art. 84 cpv. 1 CC attribuisce la vigilanza all’ente pubblico al quale essa appartiene per destinazione, ossia Confederazione, Cantone o Comune. Secondo il cpv. 1bis i Cantoni possono sottoporre le fondazioni appartenenti ai loro Comuni all’autorità cantonale di vigilanza.
L’art. 87 cpv. 1 CC ne eccettua due categorie: le fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche non sono sottoposte all’autorità di vigilanza, con riserva del diritto pubblico. Il cpv. 1bis le dispensa inoltre dal designare un ufficio di revisione. Secondo il cpv. 2 il giudice decide le contestazioni di diritto privato.
La fondazione d’investimento sottostà invece direttamente alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, che l’art. 64a cpv. 2 LPP menziona espressamente accanto al fondo di garanzia e all’istituto collettore.
La gamma va quindi da una fondazione senza autorità di vigilanza né ufficio di revisione a una fondazione sotto alta vigilanza federale, ed entrambe si chiamano fondazione.
Da leggere: La fondazione d’investimento: scopo, organi e vigilanza
Due vie verso l’esenzione
L’art. 56 LIFD esenta, alla lettera e, gli istituti di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera e di imprese a esse strettamente legate, purché i mezzi siano durevolmente ed esclusivamente devoluti alla previdenza del personale.
La lettera g dello stesso articolo riguarda le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. Il testo precisa che gli scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di utilità pubblica.
Due condizioni, una sola logica: conta lo scopo al quale i mezzi sono durevolmente vincolati, non la denominazione dell’ente. La valutazione concreta spetta all’autorità fiscale competente.
Che cosa determina davvero la scelta
Lo scopo e la cerchia degli investitori, non una preferenza per una struttura. Gli averi previdenziali appartengono a un veicolo del diritto della previdenza; per scopi di utilità pubblica o familiari la fondazione classica è lo strumento previsto. L’art. 53k LPP delega la disciplina della cerchia degli investitori, alla lettera a, al Consiglio federale, il che restringe ulteriormente l’accesso.
Soppesare le due vie comincia quindi dall’origine dei mezzi e dallo scopo al quale sono vincolati. Governance, vigilanza e trattamento fiscale ne discendono, non il contrario.
La posizione di Everon
Everon accompagna gli investitori istituzionali nella gestione delle loro soluzioni d’investimento e mette a disposizione l’infrastruttura per amministrazione e rendicontazione. La scelta della struttura e la sua valutazione fiscale spettano alla consulenza legale e fiscale competente e all’autorità di vigilanza. Parlate con noi.
Stato: agosto 2026. Fonti: CC (RS 210) art. 80, 84 e 87; LPP (RS 831.40) art. 53g, 53k e 64a; LIFD (RS 642.11) art. 56.
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