La fondazione d'investimento: scopo, organi e vigilanza
Le fondazioni d'investimento riuniscono averi previdenziali in gruppi d'investimento e sono vigilate direttamente dalla Commissione di alta vigilanza. Che cosa dice la legge su scopo, organi e patrimonio.
La fondazione d’investimento viene citata spesso nelle discussioni sul patrimonio istituzionale e spiegata di rado. La legge la descrive però con precisione: una fondazione ai sensi del Codice civile, sottoposta a un regime particolare e vigilata da un’autorità propria.
Chi ne conosce la struttura capisce anche perché è aperta agli istituti di previdenza e non ad altri patrimoni.
In breve
- La base legale è l’art. 53g cpv. 1 LPP: per l’investimento e la gestione in comune di capitali di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli art. 80 a 89a CC.
- L’organo supremo è l’assemblea degli investitori, non il consiglio di fondazione (art. 53h cpv. 1 LPP).
- Il patrimonio si divide in patrimonio di base e patrimonio d’investimento; quest’ultimo forma uno o più gruppi d’investimento (art. 53i LPP).
- La vigilanza spetta direttamente alla Commissione di alta vigilanza (art. 64a cpv. 2 LPP), non all’autorità cantonale.
Che cos’è giuridicamente
L’art. 53g cpv. 1 LPP consente di costituire, per l’investimento e la gestione in comune di capitali di previdenza, fondazioni ai sensi degli articoli 80 a 89a CC. La fondazione d’investimento non è quindi una forma giuridica propria, ma una fondazione del Codice civile con uno scopo particolare.
Il capoverso 2 dello stesso articolo la colloca: le fondazioni d’investimento sono istituti che servono alla previdenza professionale e sottostanno alla LPP. In mancanza di una disciplina applicabile nella LPP e nelle sue disposizioni d’esecuzione si applicano sussidiariamente le disposizioni generali. Questo ordine è il punto centrale: prima il diritto della previdenza, poi il diritto delle fondazioni.
Gli organi, e perché l’ordine sorprende
L’art. 53h cpv. 1 LPP designa l’assemblea degli investitori come organo supremo. Ciò si discosta dall’aspettativa che molti traggono dal diritto classico delle fondazioni, dove il consiglio di fondazione sta al vertice.
Secondo il cpv. 2 il consiglio di fondazione è l’organo direttivo. Può delegare la gestione a terzi, con un’eccezione: i compiti direttamente connessi con la direzione suprema della fondazione restano suoi. Secondo il cpv. 3 l’assemblea degli investitori emana le disposizioni su organizzazione, amministrazione e controllo.
Per un istituto di previdenza che investe la conseguenza è concreta: siede nell’organo che fissa le regole, e non soltanto dal lato cliente di un prodotto.
Patrimonio di base e patrimonio d’investimento
L’art. 53i cpv. 1 LPP separa il patrimonio complessivo in patrimonio di base e patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana le disposizioni sul loro investimento; gli statuti possono attribuire tale competenza al consiglio di fondazione.
Secondo il cpv. 2 il patrimonio d’investimento è costituito dai capitali conferiti dagli investitori a scopo di investimento comune. Forma un gruppo d’investimento oppure si suddivide in più gruppi. Il gruppo d’investimento è quindi la vera unità d’investimento e il luogo in cui un istituto di previdenza traduce la propria allocazione.
Chi può investire
La cerchia degli investitori non è fissata dalla legge stessa ma dal Consiglio federale. L’art. 53k LPP gli delega, alla lettera a, le disposizioni sulla cerchia degli investitori, accanto al patrimonio di base, alla costituzione e allo scioglimento, all’investimento e alla contabilità nonché ai diritti degli investitori.
Questa delega spiega perché la questione dell’accesso trova risposta nell’ordinanza e non nella legge, e perché può cambiare senza modificare la LPP.
La vigilanza non spetta all’autorità cantonale
L’art. 64a cpv. 2 LPP menziona espressamente le fondazioni d’investimento, accanto al fondo di garanzia e all’istituto collettore, fra gli istituti vigilati dalla Commissione di alta vigilanza. Il capoverso 1 dello stesso articolo descrive il suo altro ruolo, la vigilanza sulle autorità di vigilanza.
L’istituto di previdenza stesso sottostà invece, secondo l’art. 61 cpv. 1 LPP, all’autorità che i Cantoni designano per gli istituti con sede sul loro territorio. Investitore e veicolo sono quindi vigilati da istanze diverse.
La competenza della Commissione esiste dal 1° gennaio 2012 ed è stata introdotta con la riforma strutturale.
Su che cosa si fonda l’esenzione fiscale
L’art. 56 LIFD esenta, alla lettera e, gli istituti di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d’impresa in Svizzera e di imprese a esse strettamente legate, purché i mezzi dell’istituto siano durevolmente ed esclusivamente devoluti alla previdenza del personale.
La condizione sta nel vincolo di destinazione dei mezzi. Valutare la struttura significa quindi chiedersi non solo quale sia la forma giuridica, ma se i mezzi restino durevolmente ed esclusivamente destinati allo scopo previdenziale.
Da leggere: I piani di previdenza 1e
La posizione di Everon
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Stato: agosto 2026. Fonti: LPP (RS 831.40) art. 53g, 53h, 53i, 53k, 61 e 64a; CC (RS 210) art. 80 a 89a; LIFD (RS 642.11) art. 56.
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