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Guida

Eventi della vita e finanze

Gli eventi della vita come il matrimonio, il divorzio, una successione, il trasferimento all'estero o la nascita di un figlio modificano profondamente la situazione finanziaria. In questi momenti di svolta il regime dei beni, la previdenza, la fiscalità e il diritto successorio si intrecciano e richiedono decisioni i cui effetti si protraggono spesso per decenni. Questa panoramica ordina le principali questioni finanziarie lungo gli eventi tipici della vita e mostra dove esse si collegano alla previdenza del 2° e del 3° pilastro.

In breve

01

Chi si sposa senza contratto matrimoniale è soggetto per legge al regime ordinario della partecipazione agli acquisti; i beni portati nel matrimonio nonché le eredità e le donazioni restano beni propri (art. 196 segg. CC).

02

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita della previdenza professionale (2° pilastro) acquisite durante il matrimonio sono in linea di principio divise a metà (art. 122 seg. CC).

03

Dalla revisione del diritto successorio del 2023, la porzione legittima dei discendenti è scesa da tre quarti alla metà della loro quota legale e la legittima dei genitori è soppressa; la quota disponibile è quindi più ampia (art. 470 seg. CC).

04

In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, l'avere di libero passaggio del 2° pilastro può in linea di principio essere prelevato; in caso di trasferimento in uno Stato dell'UE o dell'AELS, la parte obbligatoria resta tuttavia vincolata finché vi sussiste un'assicurazione obbligatoria (art. 25f LFLP).

Fonti: CC/fedlex · UFAS

Domande frequenti su Eventi della vita e finanze

Senza contratto matrimoniale si applica automaticamente il regime della partecipazione agli acquisti: i risparmi costituiti durante il matrimonio vengono divisi in caso di scioglimento, mentre i beni portati nel matrimonio nonché le eredità e le donazioni restano beni propri. Anche la Sua situazione fiscale e le questioni previdenziali cambiano. Un contratto matrimoniale può regolare diversamente la ripartizione. La situazione individuale dovrebbe essere esaminata da uno specialista.
Le prestazioni d'uscita accumulate nel 2° pilastro durante il matrimonio sono in linea di principio divise a metà in caso di divorzio (art. 122 seg. CC). Il periodo determinante va dalla data del matrimonio all'avvio della procedura di divorzio. Sono interessati anche i beni acquisiti prima del matrimonio o per eredità, così come il 3° pilastro. Il trattamento giuridico e fiscale può cambiare.
Dalla revisione del diritto successorio del 2023 la quota disponibile è aumentata: la legittima dei discendenti è scesa alla metà della loro quota legale e quella dei genitori è stata soppressa (art. 470 seg. CC). La parte rimanente può essere attribuita liberamente per testamento o per contratto successorio. Una pianificazione successoria lungimirante unisce diritto successorio, regime dei beni e previdenza. Il trattamento giuridico può cambiare.
In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, l'avere di libero passaggio del 2° pilastro può in linea di principio essere prelevato. Se si trasferisce in uno Stato dell'UE o dell'AELS, la parte obbligatoria resta vincolata finché vi sussiste un'assicurazione obbligatoria; solo la parte sovraobbligatoria è versabile (art. 25f LFLP). Sono interessati anche il pilastro 3a e l'imposizione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare.
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