Glossario
Previdenza vincolata
La previdenza vincolata indica il terzo pilastro fiscalmente privilegiato del sistema previdenziale svizzero, nel quale i versamenti possono essere utilizzati esclusivamente per la previdenza in caso di vecchiaia, invalidità o decesso. Il capitale accumulato rimane vincolato fino all'evento previdenziale; i prelievi sono possibili solo nei casi eccezionali definiti dalla legge.
In sintesi
- La previdenza vincolata (pilastro 3a) è disciplinata dall'ordinanza sulla deduzione fiscale dei contributi a forme previdenziali riconosciute (OPP 3).
- I contributi sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite massimo annuale stabilito dall'UFAS (LIFD art. 82).
- Il capitale può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento AVS, salvo eccezioni quali il prelievo anticipato EPL, l'emigrazione o l'attività indipendente.
Domande frequenti
Parte del tema
Säule 3aFonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)