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Glossario

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata indica il terzo pilastro fiscalmente privilegiato del sistema previdenziale svizzero, nel quale i versamenti possono essere utilizzati esclusivamente per la previdenza in caso di vecchiaia, invalidità o decesso. Il capitale accumulato rimane vincolato fino all'evento previdenziale; i prelievi sono possibili solo nei casi eccezionali definiti dalla legge.

In sintesi

  • La previdenza vincolata (pilastro 3a) è disciplinata dall'ordinanza sulla deduzione fiscale dei contributi a forme previdenziali riconosciute (OPP 3).
  • I contributi sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite massimo annuale stabilito dall'UFAS (LIFD art. 82).
  • Il capitale può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento AVS, salvo eccezioni quali il prelievo anticipato EPL, l'emigrazione o l'attività indipendente.

Domande frequenti

Con la previdenza vincolata (pilastro 3a) i versamenti sono fiscalmente deducibili, ma il capitale è vincolato a uno scopo e può essere prelevato anticipatamente solo in situazioni determinate. La previdenza libera (pilastro 3b) non prevede deduzioni sui contributi, ma offre piena disponibilità del patrimonio accumulato.

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)