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Glossario

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata indica il terzo pilastro fiscalmente privilegiato del sistema previdenziale svizzero, nel quale i versamenti possono essere utilizzati esclusivamente per la previdenza in caso di vecchiaia, invalidità o decesso. Il capitale accumulato rimane vincolato fino all'evento previdenziale; i prelievi sono possibili solo nei casi eccezionali definiti dalla legge.

In sintesi

01

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è disciplinata dall'ordinanza sulla deduzione fiscale dei contributi a forme previdenziali riconosciute (OPP 3).

02

I contributi sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite massimo annuale stabilito dall'UFAS (LIFD art. 82).

03

Il capitale può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento AVS, salvo eccezioni quali il prelievo anticipato EPL, l'emigrazione o l'attività indipendente.

Domande frequenti

Con la previdenza vincolata (pilastro 3a) i versamenti sono fiscalmente deducibili, ma il capitale è vincolato a uno scopo e può essere prelevato anticipatamente solo in situazioni determinate. La previdenza libera (pilastro 3b) non prevede deduzioni sui contributi, ma offre piena disponibilità del patrimonio accumulato.

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)