Glossario
Prelievo anticipato pilastro 3a
Il prelievo anticipato pilastro 3a è il versamento anticipato del capitale previdenziale vincolato prima dell'età ordinaria di pensionamento. È ammesso solo nei casi definiti dalla legge, ad esempio per l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso proprio, il passaggio all'attività indipendente o il trasferimento definitivo all'estero.
In sintesi
- L'art. 3 cpv. 2 OPP 3 ammette il prelievo anticipato mediante scioglimento del rapporto di previdenza. Sono compresi il passaggio a un'altra attività indipendente di genere diverso, la rendita AI intera quando il rischio d'invalidità non è assicurato e i pagamenti in contanti dell'art. 5 LFLP, in particolare la partenza definitiva dalla Svizzera e l'avvio di un'attività indipendente non soggetta alla previdenza professionale obbligatoria.
- L'art. 3 cpv. 3 OPP 3 lo ammette per l'abitazione di proprietà a uso proprio, ossia per l'acquisto e la costruzione, le partecipazioni nonché la restituzione di mutui ipotecari, secondo il cpv. 4 al massimo ogni cinque anni.
- Il riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte e il trasferimento a un'altra forma riconosciuta di previdenza secondo l'art. 3a OPP 3 sciolgono parimenti il rapporto di previdenza, ma non versano il capitale.
- Il versamento è tassato separatamente dal restante reddito con un'aliquota ridotta per le prestazioni in capitale previdenziali.
Domande frequenti
Parte del tema
Pilastro 3aFonti: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) · Raccolta sistematica (fedlex)
La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.