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Glossario

Prelievo alla pensione (pilastro 3a)

Il prelievo alla pensione (pilastro 3a) prevede che il capitale 3a accumulato venga erogato al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS o al più tardi al momento della cessazione dell'attività lucrativa. Il capitale è versato come prestazione in capitale unica, tassata separatamente dal restante reddito con un'aliquota fiscale privilegiata; la maggior parte dei prodotti bancari non prevede un'opzione di rendita.

In sintesi

01

Prelievo possibile al più presto: cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS (OPP 3 art. 3 cpv. 1).

02

Prelievo al più tardi: al momento della cessazione dell'attività lucrativa; chi continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età di pensionamento AVS può differire il prelievo di al massimo cinque anni (OPP 3 art. 3 cpv. 2).

03

Il versamento avviene come prestazione in capitale ed è tassato ai sensi dell'art. 38 LIFD con un'aliquota speciale ridotta.

Domande frequenti

Chi continua a esercitare un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS può mantenere attivi i conti 3a per un massimo di cinque anni e rinviare il prelievo di conseguenza. Ciò prolunga anche il periodo durante il quale i versamenti possono essere dedotti fiscalmente. Alla cessazione dell'attività lucrativa il capitale deve tuttavia essere prelevato.

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)