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Glossario

Pensionamento parziale

Il pensionamento parziale designa la riduzione progressiva del grado di occupazione prima dell'età di riferimento, abbinata a una percezione proporzionale della prestazione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2024 la prestazione di vecchiaia può essere percepita in un massimo di tre fasi, e il primo prelievo parziale deve corrispondere ad almeno il 20 per cento della prestazione di vecchiaia (LPP art. 13a). Il regolamento dell'istituto di previdenza può prevedere più fasi e una quota minima inferiore.

In sintesi

  • L'AVS consente un anticipo parziale della rendita in fasi definite (LAVS, riforma AVS 21).
  • Molte casse pensioni consentono il prelievo proporzionale di rendita o capitale in funzione della riduzione del grado di occupazione (dipende dal regolamento).
  • Un pensionamento scaglionato può attenuare la progressione fiscale sui prelievi in capitale.

Domande frequenti

Il pensionamento parziale consente un ritiro graduale dalla vita lavorativa e distribuisce i prelievi in capitale su più anni, il che può ridurre il carico fiscale. Nel contempo si mantengono il reddito da lavoro e una parte dei contributi previdenziali. Se e in quali fasi sia possibile un pensionamento parziale dipende dal regolamento della cassa pensioni e dal datore di lavoro.

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.