Glossario
Pensionamento parziale
Il pensionamento parziale designa la riduzione progressiva del grado di occupazione prima dell'età di riferimento, abbinata a una percezione proporzionale della prestazione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2024 la prestazione di vecchiaia può essere percepita in un massimo di tre fasi, e il primo prelievo parziale deve corrispondere ad almeno il 20 per cento della prestazione di vecchiaia (LPP art. 13a). Il regolamento dell'istituto di previdenza può prevedere più fasi e una quota minima inferiore.
In sintesi
- L'AVS consente un anticipo parziale della rendita in fasi definite (LAVS, riforma AVS 21).
- Molte casse pensioni consentono il prelievo proporzionale di rendita o capitale in funzione della riduzione del grado di occupazione (dipende dal regolamento).
- Un pensionamento scaglionato può attenuare la progressione fiscale sui prelievi in capitale.
Domande frequenti
Parte del tema
Previdenza e pensionamentoFonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)
La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.