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Glossario

Ordine dei beneficiari

L'ordine dei beneficiari stabilisce chi riceve le prestazioni del pilastro 3a, del conto di libero passaggio o della cassa pensioni dopo il decesso di una persona. Nel pilastro 3a e per gli averi di libero passaggio il capitale viene versato ai beneficiari, nella cassa pensioni si tratta soprattutto di rendite per i superstiti. Per il pilastro 3a l'art. 2 OPP 3 prevede un ordine legale. Al primo rango figurano il coniuge superstite o il partner registrato superstite. Al secondo rango figurano insieme i discendenti diretti, le persone sostenute in modo considerevole e la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di figli comuni. Seguono i genitori, i fratelli e le sorelle e, da ultimo, gli altri eredi. Un rango successivo entra in considerazione solo se in quello precedente non c'è nessuno. Dal 1° giugno 2027 l'intestatario della previdenza può includere al primo rango persone del secondo rango, ad esempio discendenti diretti (art. 2 cpv. 2 lett. b OPP 3, testo dal 1° giugno 2027). Da tale data, nel precisare i diritti, l'intestatario non può ridurre la quota di un beneficiario del primo o del secondo rango a meno del 10 per cento del capitale di previdenza (art. 2 cpv. 3 OPP 3, testo dal 1° giugno 2027).

In sintesi

  • Fino al 31 maggio 2027, nel pilastro 3a, l'intestatario della previdenza può designare singole persone al secondo rango e precisare i loro diritti. Del secondo rango fanno parte i discendenti diretti, le persone sostenute in modo considerevole e la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario della previdenza negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di figli comuni. L'ordine di genitori, fratelli e sorelle e altri eredi può essere modificato tra loro, ma in questo modo non passano davanti al secondo rango (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3, testo fino al 31 maggio 2027).
  • Dal 1° giugno 2027 si applica l'art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3 nel testo della modifica del 12 giugno 2026 (RU 2026 325). L'intestatario della previdenza può includere al primo rango una o più persone del secondo rango e precisare i diritti dei singoli beneficiari. Come finora, l'intestatario può precisare i diritti delle persone del secondo rango e modificare l'ordine di genitori, fratelli e sorelle e altri eredi. Nel precisare i diritti, l'intestatario non può ridurre la quota di un beneficiario del primo o del secondo rango a meno del 10 per cento del capitale di previdenza. Il limite minimo vale per il primo e il secondo rango, non per genitori, fratelli e sorelle e altri eredi.
  • Fino al 31 maggio 2027 il secondo rango del pilastro 3a entra in considerazione solo se la persona defunta non lascia né un coniuge né un partner registrato. Vi rientrano, oltre ai discendenti diretti e alle persone sostenute in modo considerevole, la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni (art. 2 cpv. 1 OPP 3). Dal 1° giugno 2027 persone del secondo rango figurano al primo rango, se l'intestatario della previdenza le ha incluse. In tal caso il secondo rango entra in considerazione solo se al primo rango non c'è nessuno (art. 2 cpv. 1 OPP 3 e art. 2 cpv. 2 OPP 3, testo dal 1° giugno 2027).
  • Nella cassa pensioni le seguenti persone sono beneficiarie solo se il regolamento dell'istituto di previdenza lo prevede: le persone sostenute in modo considerevole e la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di figli comuni (art. 20a cpv. 1 LPP). Chi riceve già una rendita vedovile non ha diritto a queste prestazioni (art. 20a cpv. 2 LPP).
  • Per gli averi di libero passaggio, al primo rango figurano i superstiti ai sensi della LPP, ossia il coniuge superstite, il partner registrato superstite e i figli con diritto alla rendita per orfani. Al secondo rango seguono le persone sostenute in modo considerevole e la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di figli comuni. I figli senza diritto alla rendita per orfani seguono solo al terzo rango, insieme ai genitori e ai fratelli e alle sorelle (art. 15 cpv. 1 OLP). Nel contratto con l'istituto di libero passaggio la persona assicurata può convenire che le persone del secondo rango figurino al primo rango insieme ai superstiti ai sensi della LPP (art. 15 cpv. 2 OLP). Dal 1° giugno 2027 si applica inoltre un limite minimo: nel precisare i diritti, la persona assicurata non può ridurre la quota di un beneficiario del primo o del secondo rango a meno del 10 per cento del capitale di previdenza (art. 15 cpv. 3 OLP, testo dal 1° giugno 2027).

Domande frequenti

Non in ogni caso. Se la persona defunta lascia un coniuge o un partner registrato, questa persona ha la precedenza. Se al primo rango non c'è nessuno, entra in considerazione il secondo rango. L'art. 2 OPP 3 vi comprende la persona convivente, se ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Allo stesso rango figurano i discendenti diretti e le persone sostenute in modo considerevole dalla persona defunta. Fino al 31 maggio 2027, in questo rango l'intestatario della previdenza può designare singole persone e stabilirne le quote (art. 2 cpv. 2 OPP 3, testo fino al 31 maggio 2027). Dal 1° giugno 2027 può includere al primo rango una o più persone del secondo rango (art. 2 cpv. 2 lett. b OPP 3, testo dal 1° giugno 2027). Queste persone figurano quindi al primo rango accanto al coniuge o al partner registrato. Come viene ripartito il capitale in assenza di una designazione propria e se la convivenza debba essere comunicata in vita è disciplinato dal regolamento della fondazione o dalle condizioni dell'assicurazione.
Solo in parte. Il coniuge superstite o il partner registrato superstite figura al primo rango. Fino al 31 maggio 2027 al secondo rango si possono designare singole persone e stabilirne le quote. Genitori, fratelli e sorelle e altri eredi possono essere riordinati tra loro, ma in questo modo non passano davanti al secondo rango (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3, testo fino al 31 maggio 2027). Dal 1° giugno 2027 l'intestatario può ampliare il primo rango con persone del secondo rango. Può continuare a precisare i diritti delle persone del secondo rango e a riordinare genitori, fratelli e sorelle e altri eredi. Nel precisare i diritti, non può ridurre la quota di un beneficiario del primo o del secondo rango a meno del 10 per cento del capitale di previdenza (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3, testo dal 1° giugno 2027).
Per legge il coniuge superstite e il partner registrato superstite ricevono una rendita per i superstiti o, se non sono adempiute le condizioni relative a figli, età e durata del matrimonio, un'indennità unica (art. 19 e 19a LPP). Per le persone divorziate il Consiglio federale disciplina il diritto (art. 19 cpv. 3 LPP). I figli ricevono una rendita per orfani fino al compimento dei 18 anni e, se sono in formazione o invalidi per almeno il 70 per cento, fino al compimento dei 25 anni (art. 20 LPP e art. 22 cpv. 3 LPP). Inoltre l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento altri beneficiari: le persone sostenute in modo considerevole e la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta negli ultimi cinque anni fino al decesso o deve provvedere al sostentamento di figli comuni, poi i figli senza diritto alla rendita per orfani, i genitori o i fratelli e le sorelle e, da ultimo, in misura limitata, gli altri eredi legittimi (art. 20a cpv. 1 LPP). Determinante è pertanto il regolamento della propria cassa pensioni.
Il 12 giugno 2026 il Consiglio federale ha modificato l'art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3 (RU 2026 325). La modifica entra in vigore il 1° giugno 2027. Fino al 31 maggio 2027 resta in vigore il testo precedente e al primo rango figura solo il coniuge o il partner registrato. Dal 1° giugno 2027 l'intestatario della previdenza può includere al primo rango persone del secondo rango, ad esempio discendenti diretti. L'intestatario può precisare i diritti dei singoli beneficiari. Nel farlo, non può ridurre la quota di un beneficiario del primo o del secondo rango a meno del 10 per cento del capitale di previdenza. Un limite minimo di pari entità vale per gli averi di libero passaggio dal 1° giugno 2027 (art. 15 cpv. 3 OLP). Resta possibile modificare l'ordine di genitori, fratelli e sorelle e altri eredi.

Fonti: Raccolta sistematica (fedlex), OPP 3 RS 831.461.3 · Raccolta sistematica (fedlex), LPP RS 831.40 · Raccolta sistematica (fedlex), OLP RS 831.425 · Raccolta ufficiale (fedlex), RU 2026 325

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.