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Glossario

Legato

Il legato è una liberalità per causa di morte a favore di una persona senza istituirla erede. Secondo l'art. 484 cpv. 1 CC, il disponente può assegnare a titolo di legato una liberalità a una persona senza istituirla erede. Il legatario non entra nella comunione ereditaria e non risponde dei debiti dell'eredità; dispone di un credito verso gli eredi che devono adempiere il legato, che la legge chiama eredi gravati.

In sintesi

  • La base legale è l'art. 484 CC; il legato non presuppone l'istituzione di erede.
  • Il legatario non risponde dei debiti ereditari, ma dispone di un credito verso gli eredi gravati.
  • Se i legati eccedono la quota disponibile, l'art. 486 cpv. 1 CC consente di chiederne la riduzione proporzionale.

Domande frequenti

Chi è istituito erede subentra nella posizione giuridica del defunto, fa parte della comunione ereditaria e risponde dei debiti dell'eredità. Chi riceve un legato ottiene secondo l'art. 484 CC un determinato vantaggio patrimoniale senza diventare erede, e dispone in cambio di un credito verso gli eredi gravati.
Sì. Se i legati eccedono l'ammontare dell'eredità, la liberalità fatta al gravato o la quota disponibile, l'art. 486 cpv. 1 CC consente di chiederne la riduzione proporzionale. Le porzioni legittime degli eredi legittimi prevalgono sul legato.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.