Glossario
Legato
Il legato è una liberalità per causa di morte a favore di una persona senza istituirla erede. Secondo l'art. 484 cpv. 1 CC, il disponente può assegnare a titolo di legato una liberalità a una persona senza istituirla erede. Il legatario non entra nella comunione ereditaria e non risponde dei debiti dell'eredità; dispone di un credito verso gli eredi che devono adempiere il legato, che la legge chiama eredi gravati.
In sintesi
- La base legale è l'art. 484 CC; il legato non presuppone l'istituzione di erede.
- Il legatario non risponde dei debiti ereditari, ma dispone di un credito verso gli eredi gravati.
- Se i legati eccedono la quota disponibile, l'art. 486 cpv. 1 CC consente di chiederne la riduzione proporzionale.
Domande frequenti
Parte del tema
Eventi della vita e finanzeFonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210
La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.