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Glossario

Età di riferimento

L'età di riferimento è l'età a partire dalla quale si ha diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS senza riduzioni né supplementi. È di 65 anni e vale per uomini e donne dalla riforma AVS 21, in vigore dal 1° gennaio 2024 (art. 21 cpv. 1 LAVS). Per le donne nate nel 1961, nel 1962 e nel 1963 una fase transitoria la fissa rispettivamente a 64 anni e tre, sei o nove mesi; per le nate dal 1964 in poi è anch'essa di 65 anni. Nella previdenza professionale l'età di riferimento è di 65 anni per uomini e donne, perché l'art. 13 cpv. 1 LPP rinvia all'art. 21 cpv. 1 LAVS.

L'età di riferimento è il punto di riferimento legale per una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Da sola non obbliga né a riscuotere la rendita né a cessare l'attività lucrativa. L'anticipo e il rinvio spostano l'inizio della rendita rispetto all'età di riferimento.

In sintesi

  • L'età di riferimento è di 65 anni per uomini e donne, con una regola transitoria per le donne fino all'anno di nascita 1963 (vedi sotto). Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento (art. 21 LAVS).
  • Le donne raggiungono l'età di riferimento a 64 anni (fino all'anno di nascita 1960 compreso), a 64 anni e 3 mesi (1961), a 64 anni e 6 mesi (1962) e a 64 anni e 9 mesi (1963). Dall'anno di nascita 1964 l'età è di 65 anni (disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS, lett. a).
  • La rendita AVS può essere riscossa in anticipo dal compimento dei 63 anni, per intero o per una quota dal 20 all'80 per cento (art. 40 LAVS), oppure rinviata da uno a cinque anni (art. 39 LAVS). L'anticipo riduce la rendita, il rinvio la aumenta.
  • Le donne della generazione di transizione (nate dal 1961 al 1969; fonte: promemoria 3.01 del Centro d'informazione AVS/AI, stato al 1° gennaio 2026) hanno diritto a un supplemento di rendita, graduato secondo il reddito e l'anno di nascita, se non anticipano la riscossione (art. 34bis LAVS). Se la anticipano, possono farlo dal compimento dei 62 anni, con aliquote di riduzione più basse (art. 40c LAVS). Gli art. 34bis e 40c LAVS sono in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033.
  • Nella previdenza professionale l'età di riferimento è di 65 anni per uomini e donne (art. 13 cpv. 1 LPP). La prestazione di vecchiaia può essere anticipata dal compimento dei 63 anni e rinviata fino al compimento dei 70 anni (art. 13 cpv. 2 LPP). Gli istituti di previdenza possono prevedere un'età inferiore entro i limiti previsti dalla legge (art. 13 cpv. 3 LPP).

Domande frequenti

Le donne fino all'anno di nascita 1960 compreso la raggiungono a 64 anni. Per il 1961 è di 64 anni e 3 mesi, per il 1962 di 64 anni e 6 mesi, per il 1963 di 64 anni e 9 mesi. Dall'anno di nascita 1964 è di 65 anni, come per gli uomini. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
No. La rendita di vecchiaia può essere anticipata, per intero o in parte, dal compimento dei 63 anni (art. 40 LAVS) oppure rinviata da uno a cinque anni (art. 39 LAVS). L'anticipo riduce la rendita e il rinvio la aumenta, in ogni caso del controvalore attuariale delle prestazioni interessate (art. 39 LAVS, art. 40a LAVS).
Sì. Nella previdenza professionale l'età di riferimento è di 65 anni per uomini e donne, perché l'art. 13 cpv. 1 LPP rinvia all'art. 21 cpv. 1 LAVS. La LPP non riprende le età diverse delle donne nate dal 1961 al 1963. La prestazione di vecchiaia può essere anticipata dal compimento dei 63 anni e rinviata fino al compimento dei 70 anni (art. 13 cpv. 2 LPP). Un istituto di previdenza può prevedere un'età inferiore entro i limiti previsti dalla legge (art. 13 cpv. 3 LPP).

Fonti: Raccolta sistematica (fedlex), LAVS RS 831.10 · Raccolta sistematica (fedlex), LPP RS 831.40 · Centro d'informazione AVS/AI, 3.01 «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS»

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.