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Glossario

Deduzione fiscale pilastro 3a

La deduzione fiscale pilastro 3a consente alle persone che esercitano un'attività lucrativa di dedurre i contributi versati a forme previdenziali riconosciute dal reddito imponibile. La deduzione vale sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte cantonali sul reddito. Ne beneficiano i lavoratori dipendenti e gli indipendenti, con un importo massimo più elevato per gli indipendenti senza cassa pensioni.

In sintesi

01

Base legale: art. 82 LIFD (Confederazione) nonché leggi fiscali cantonali in attuazione dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LAID.

02

I lavoratori dipendenti con cassa pensioni possono dedurre l'importo massimo stabilito annualmente dall'UFAS; gli indipendenti senza cassa pensioni un importo più elevato, anch'esso fissato annualmente.

03

Il capitale prelevato è tassato all'atto del versamento separatamente dal restante reddito con un'aliquota speciale ridotta (art. 38 LIFD).

Domande frequenti

Il risparmio fiscale dipende dall'aliquota marginale d'imposta della persona che effettua il versamento e dal Cantone di residenza. Quanto più elevato è il reddito imponibile e quanto più alta è l'aliquota cantonale, tanto maggiore risulta il risparmio annuale. Determinante è l'importo massimo annuale fissato dall'UFAS come base di calcolo.

Fonti: Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)