Glossario
Deduzione fiscale pilastro 3a
La deduzione fiscale pilastro 3a consente alle persone che esercitano un'attività lucrativa di dedurre i contributi versati a forme previdenziali riconosciute dal reddito imponibile. La deduzione vale sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte cantonali sul reddito. Ne beneficiano i lavoratori dipendenti e gli indipendenti, con un importo massimo più elevato per gli indipendenti senza cassa pensioni.
In sintesi
Base legale: art. 82 LIFD (Confederazione) nonché leggi fiscali cantonali in attuazione dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LAID.
I lavoratori dipendenti con cassa pensioni possono dedurre l'importo massimo stabilito annualmente dall'UFAS; gli indipendenti senza cassa pensioni un importo più elevato, anch'esso fissato annualmente.
Il capitale prelevato è tassato all'atto del versamento separatamente dal restante reddito con un'aliquota speciale ridotta (art. 38 LIFD).
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Fonti: Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)