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Glossario

Anticipo sulla quota ereditaria

L'anticipo sulla quota ereditaria è una liberalità tra vivi computata sulla futura quota di eredità. Secondo l'art. 626 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. Dote, corredo, cessione di beni e condono di debiti a favore dei discendenti sono soggetti a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto.

In sintesi

  • La base legale è l'art. 626 CC; l'anticipo è computato sulla quota al momento della divisione.
  • L'obbligo di collazione viene meno solo se il defunto lo esclude espressamente (art. 626 cpv. 2 CC).
  • Le liberalità computate sulla quota sono soggette a riduzione secondo l'art. 527 CC (n. 1) se non sono soggette a collazione.

Domande frequenti

Di regola sì. Secondo l'art. 626 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. L'anticipo è quindi computato sulla quota al momento della divisione. L'obbligo viene meno solo se il defunto lo esclude espressamente.
L'anticipo è computato sulla futura quota ereditaria, la donazione in linea di principio no. È determinante la volontà del disponente al momento della liberalità. Per i discendenti, dote, corredo, cessione di beni e condono di debiti sono soggetti a collazione secondo l'art. 626 cpv. 2 CC, salvo disposizione contraria.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.