Guida
LIsFi / LSerFi e compliance
La LIsFi e la LSerFi sono le due leggi che disciplinano la professione di gestore patrimoniale indipendente in Svizzera dal 2020. La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) assoggetta l'attività ad autorizzazione e pone i gestori patrimoniali sotto la vigilanza continua di un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA. La legge sui servizi finanziari (LSerFi) stabilisce le regole di comportamento verso la clientela, dall'informazione alla diligenza fino alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.
In breve
- Gestore patrimoniale è chi, su mandato dei clienti, può disporre a titolo professionale, in loro nome e per loro conto, dei loro valori patrimoniali (art. 17 cpv. 1 LIsFi). Il gestore patrimoniale necessita di un'autorizzazione della FINMA (art. 5 cpv. 1 LIsFi). Unitamente alla richiesta di autorizzazione, il gestore patrimoniale deve fornire la prova di essere sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza (art. 7 cpv. 2 LIsFi). L'organismo di vigilanza esercita la vigilanza continua e necessita a sua volta di un'autorizzazione della FINMA (art. 43a LFINMA).
- I gestori patrimoniali devono disporre in ogni momento di fondi propri adeguati: almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo dieci milioni di franchi (art. 23 LIsFi).
- La LSerFi impone ai fornitori di servizi finanziari regole di comportamento verso la clientela, tra cui obblighi di informazione, diligenza e trasparenza, nonché la verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza prima di una prestazione (art. 7 a 18 LSerFi).
- I consulenti alla clientela devono iscriversi nel registro dei consulenti se operano per un fornitore estero di servizi finanziari o per un fornitore svizzero di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA (art. 28 cpv. 1 LSerFi). I consulenti alla clientela di gestori patrimoniali autorizzati non rientrano in questo obbligo, perché i gestori patrimoniali stessi sono assoggettati alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA. Sono esonerati dall'obbligo di registrazione i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari, se il fornitore è sottoposto a una vigilanza prudenziale all'estero e i consulenti forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (art. 28 cpv. 2 LSerFi, art. 31 OSerFi). Indipendentemente dal registro, un fornitore di servizi finanziari che presta servizi finanziari a clienti privati deve essere affiliato a un organo di mediazione (art. 77 LSerFi).
Fonti: LIsFi Art. 23, Fondi propri (fedlex) · LSerFi Art. 77, Obbligo di affiliazione (fedlex) · LFINMA Art. 43a, Organismo di vigilanza (fedlex) · LSerFi Art. 28, Obbligo di registrazione (fedlex) · OSerFi Art. 31, Eccezione all’obbligo di registrazione (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assoggettati alla vigilanza (fedlex) · LIsFi Art. 5, Obbligo di autorizzazione (fedlex) · LIsFi Art. 7, Condizioni di autorizzazione (fedlex) · LIsFi Art. 17, Definizioni (fedlex)
Domande frequenti su LIsFi / LSerFi e compliance
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La presente panoramica è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.
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