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Guida

LIsFi / LSerFi e compliance

La LIsFi e la LSerFi sono le due leggi che disciplinano la professione di gestore patrimoniale indipendente in Svizzera dal 2020. La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) assoggetta l'attività ad autorizzazione e pone i gestori patrimoniali sotto la vigilanza continua di un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA. La legge sui servizi finanziari (LSerFi) stabilisce le regole di comportamento verso la clientela, dall'informazione alla diligenza fino alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.

In breve

01

Chi gestisce a titolo professionale patrimoni di terzi in Svizzera necessita di un'autorizzazione della FINMA e deve affiliarsi a un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA, che esercita la vigilanza continua (art. 17 LIsFi; art. 43a LFINMA).

02

I gestori patrimoniali devono disporre in ogni momento di fondi propri adeguati: almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo dieci milioni di franchi (art. 23 LIsFi).

03

La LSerFi impone ai fornitori di servizi finanziari regole di comportamento verso la clientela, tra cui obblighi di informazione, diligenza e trasparenza, nonché la verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza prima di una prestazione (art. 7 a 18 LSerFi).

04

I consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale devono iscriversi nel registro dei consulenti se non servono esclusivamente clienti professionali o istituzionali; chi serve clientela privata si affilia inoltre a un organo di mediazione riconosciuto (art. 28 LSerFi).

Fonti: FINMA · fedlex

Domande frequenti su LIsFi / LSerFi e compliance

Sì. Dalla legge sugli istituti finanziari del 2020, la gestione a titolo professionale di patrimoni di terzi è soggetta ad autorizzazione. La FINMA rilascia l'autorizzazione, mentre un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA esercita la vigilanza continua. Il gestore patrimoniale deve inoltre incaricare una società di audit o essere controllato dall'organismo di vigilanza.
La LIsFi disciplina l'aspetto istituzionale: autorizzazione, organizzazione, fondi propri e vigilanza dell'istituto finanziario. La LSerFi disciplina il comportamento verso la clientela: informazione, diligenza, trasparenza nonché la verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza. Un gestore patrimoniale deve rispettare entrambe le leggi, poiché coprono obblighi distinti.
L'organismo di vigilanza controlla in modo continuo se il gestore patrimoniale rispetta gli obblighi previsti dalla LIsFi, dalla LSerFi e dalla legge sul riciclaggio di denaro. Esamina in particolare l'organizzazione, la gestione dei rischi, i fondi propri e le regole di comportamento. Il controllo è basato sui rischi e non avviene necessariamente ogni anno. Negli anni senza audit periodico, il gestore presenta un rapporto.
Il registro dei consulenti riguarda anzitutto i consulenti di fornitori di servizi finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale. Un gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA è vigilato da un organismo di vigilanza, per cui i suoi consulenti di norma non sono tenuti a iscriversi. L'obbligo concreto va esaminato caso per caso.
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