Guida
LIsFi / LSerFi e compliance
La LIsFi e la LSerFi sono le due leggi che disciplinano la professione di gestore patrimoniale indipendente in Svizzera dal 2020. La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) assoggetta l'attività ad autorizzazione e pone i gestori patrimoniali sotto la vigilanza continua di un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA. La legge sui servizi finanziari (LSerFi) stabilisce le regole di comportamento verso la clientela, dall'informazione alla diligenza fino alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.
In breve
Chi gestisce a titolo professionale patrimoni di terzi in Svizzera necessita di un'autorizzazione della FINMA e deve affiliarsi a un organismo di vigilanza abilitato dalla FINMA, che esercita la vigilanza continua (art. 17 LIsFi; art. 43a LFINMA).
I gestori patrimoniali devono disporre in ogni momento di fondi propri adeguati: almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo dieci milioni di franchi (art. 23 LIsFi).
La LSerFi impone ai fornitori di servizi finanziari regole di comportamento verso la clientela, tra cui obblighi di informazione, diligenza e trasparenza, nonché la verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza prima di una prestazione (art. 7 a 18 LSerFi).
I consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale devono iscriversi nel registro dei consulenti se non servono esclusivamente clienti professionali o istituzionali; chi serve clientela privata si affilia inoltre a un organo di mediazione riconosciuto (art. 28 LSerFi).
Fonti: FINMA · fedlex
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