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Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria designa il supporto nelle decisioni finanziarie, dalla previdenza agli investimenti fino alla pianificazione finanziaria. In Svizzera il termine non è tutelato e comprende prestazioni molto diverse tra loro. Una forma disciplinata è la consulenza in investimenti ai sensi della LSerFi, che può essere erogata tanto da un gestore patrimoniale quanto da un consulente finanziario indipendente. Determinante non è perciò la denominazione, bensì la concreta prestazione e la sua regolamentazione.

In breve

  • Il termine 'consulenza finanziaria' non è protetto per legge in Svizzera: è la concreta prestazione erogata a essere determinante, non la denominazione professionale.
  • La consulenza in investimenti è una prestazione disciplinata dalla LSerFi; può essere erogata da un gestore patrimoniale come da un consulente finanziario indipendente.
  • I consulenti alla clientela devono, in linea di principio, iscriversi nel registro dei consulenti prima di iniziare la loro attività in Svizzera, se operano per un fornitore estero di servizi finanziari o per un fornitore svizzero di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA (art. 28 cpv. 1 LSerFi).
  • Per l'iscrizione i consulenti alla clientela devono dimostrare di conoscere le norme di comportamento della LSerFi e di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie. Sono richiesti inoltre un'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti nonché, se per loro o per il loro fornitore di servizi finanziari sussiste un obbligo di affiliazione, l'affiliazione a un organo di mediazione (art. 29 cpv. 1 LSerFi). L'iscrizione avviene presso un servizio di registrazione abilitato dalla FINMA (art. 31 cpv. 1 LSerFi).
  • Sono assoggettati alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA, ad esempio, le banche svizzere e i gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA. I consulenti alla clientela di questi istituti non sono tenuti a iscriversi nel registro. Sono esonerati dall'obbligo di registrazione i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari, se il fornitore è sottoposto a una vigilanza prudenziale all'estero e i consulenti forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (art. 28 cpv. 2 LSerFi, art. 31 OSerFi).

Fonti: LSerFi Art. 28, Obbligo di registrazione (fedlex) · LSerFi Art. 29, Condizioni di registrazione (fedlex) · LSerFi Art. 31, Servizio di registrazione (fedlex) · OSerFi Art. 31, Eccezione all’obbligo di registrazione (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assoggettati alla vigilanza (fedlex) · LIsFi Art. 6, Concomitanza delle autorizzazioni (fedlex)

Domande frequenti su Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria è un termine generico; una sua forma disciplinata è la consulenza in investimenti. Nella gestione patrimoniale affidate le decisioni d'investimento correnti a un fornitore, nella consulenza in investimenti ricevete raccomandazioni e decidete autonomamente. La consulenza in investimenti può essere fornita sia da un gestore patrimoniale sia da un consulente finanziario indipendente; è soggetta alle regole di comportamento della LSerFi, ma in quanto tale non richiede un'autorizzazione della FINMA. Chi invece gestisce a titolo professionale patrimoni di terzi in Svizzera necessita di un'autorizzazione della FINMA, di regola come gestore patrimoniale. Le banche non necessitano di un'autorizzazione supplementare, poiché l'autorizzazione bancaria comprende anche l'attività di gestore patrimoniale (art. 6 cpv. 1 LIsFi). Determinante è quale prestazione desiderate ricevere e come è regolamentato il fornitore.
Il registro dei consulenti è il registro previsto dalla LSerFi in cui determinati consulenti alla clientela devono essere iscritti prima di esercitare la loro attività in Svizzera. Si tratta dei consulenti che operano per un fornitore svizzero di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA e, in linea di principio, anche dei consulenti di fornitori esteri di servizi finanziari (art. 28 cpv. 1 LSerFi). I consulenti alla clientela delle banche svizzere e dei gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA non sono tenuti a iscriversi, perché questi istituti sono assoggettati alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA. Con l'iscrizione il consulente ha dimostrato di soddisfare i requisiti di legge, tra cui le conoscenze specialistiche e un'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti. L'iscrizione non è un'autorizzazione della FINMA e non fornisce alcuna indicazione sulla qualità di un servizio.
Dipende dall'attività. Il termine «consulenza finanziaria» non è protetto: sono disciplinate le singole attività. La consulenza in investimenti e la gestione patrimoniale rientrano tra i servizi finanziari ai sensi della LSerFi. I gestori patrimoniali devono inoltre ottenere un'autorizzazione della FINMA ai sensi della LIsFi. Un consulente alla clientela che opera per un fornitore estero di servizi finanziari o per un fornitore svizzero di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA deve, in linea di principio, iscriversi nel registro dei consulenti.
Dipende dal modello e dalla prestazione: a parcella (onorario orario o forfettario), come percentuale del patrimonio gestito oppure tramite provvigioni sui prodotti. I fornitori trasparenti espongono chiaramente il proprio compenso. L'assetto contrattuale e fiscale può variare.

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La presente panoramica è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.

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