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Consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria designa il supporto nelle decisioni finanziarie, dalla previdenza agli investimenti fino alla pianificazione finanziaria. In Svizzera il termine non è tutelato e comprende prestazioni molto diverse tra loro. Una forma disciplinata è la consulenza in investimenti ai sensi della LSerFi, che può essere erogata tanto da un gestore patrimoniale quanto da un consulente finanziario indipendente. Determinante non è perciò la denominazione, bensì la concreta prestazione e la sua regolamentazione.
In breve
- Il termine 'consulenza finanziaria' non è protetto per legge in Svizzera: è la concreta prestazione erogata a essere determinante, non la denominazione professionale.
- La consulenza in investimenti è una prestazione disciplinata dalla LSerFi; può essere erogata da un gestore patrimoniale come da un consulente finanziario indipendente.
- I consulenti alla clientela devono, in linea di principio, iscriversi nel registro dei consulenti prima di iniziare la loro attività in Svizzera, se operano per un fornitore estero di servizi finanziari o per un fornitore svizzero di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA (art. 28 cpv. 1 LSerFi).
- Per l'iscrizione i consulenti alla clientela devono dimostrare di conoscere le norme di comportamento della LSerFi e di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie. Sono richiesti inoltre un'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti nonché, se per loro o per il loro fornitore di servizi finanziari sussiste un obbligo di affiliazione, l'affiliazione a un organo di mediazione (art. 29 cpv. 1 LSerFi). L'iscrizione avviene presso un servizio di registrazione abilitato dalla FINMA (art. 31 cpv. 1 LSerFi).
- Sono assoggettati alla vigilanza secondo l'art. 3 LFINMA, ad esempio, le banche svizzere e i gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA. I consulenti alla clientela di questi istituti non sono tenuti a iscriversi nel registro. Sono esonerati dall'obbligo di registrazione i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari, se il fornitore è sottoposto a una vigilanza prudenziale all'estero e i consulenti forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (art. 28 cpv. 2 LSerFi, art. 31 OSerFi).
Fonti: LSerFi Art. 28, Obbligo di registrazione (fedlex) · LSerFi Art. 29, Condizioni di registrazione (fedlex) · LSerFi Art. 31, Servizio di registrazione (fedlex) · OSerFi Art. 31, Eccezione all’obbligo di registrazione (fedlex) · LFINMA Art. 3, Assoggettati alla vigilanza (fedlex) · LIsFi Art. 6, Concomitanza delle autorizzazioni (fedlex)
Domande frequenti su Consulenza finanziaria
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La presente panoramica è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.
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