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Glossario

Testamento

Il testamento è una disposizione unilaterale a causa di morte con cui una persona regola la propria successione entro i limiti previsti dalla legge. Il diritto svizzero conosce due forme ordinarie. Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano, datato e firmato dal testatore (art. 505 CC), mentre il testamento pubblico è redatto davanti a un pubblico ufficiale e due testimoni (art. 499 CC). Un testamento può essere modificato o revocato unilateralmente in qualsiasi momento.

In sintesi

01

Il testamento olografo deve essere scritto a mano dall'inizio alla fine, datato e firmato (art. 505 CC).

02

Il testamento pubblico è redatto con la partecipazione di un pubblico ufficiale e di due testimoni (art. 499 CC).

03

Il testamento è una disposizione unilaterale e può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dal solo testatore.

Domande frequenti

Sono comuni due forme ordinarie: il testamento olografo, interamente scritto a mano, datato e firmato (art. 505 CC), e il testamento pubblico davanti a un pubblico ufficiale e due testimoni (art. 499 CC). Per situazioni eccezionali esiste inoltre la forma orale.
Sì, il testamento è una disposizione unilaterale che può essere revocata in qualsiasi momento o sostituita da uno nuovo. A differenza del contratto successorio, non vincola alcun'altra persona.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Formvorschriften Testament und Erbvertrag