Glossario
Sistema dei tre pilastri
Il sistema dei tre pilastri è il modello svizzero di previdenza per la vecchiaia, composto dall'AVS/AI statale (1° pilastro), dalla previdenza professionale LPP (2° pilastro) e dalla previdenza privata (3° pilastro). L'obiettivo è assicurare circa il 60 per cento dell'ultimo salario attraverso i primi due pilastri congiuntamente (art. 113 Cost.).
In sintesi
- Ancorato costituzionalmente negli art. 111-113 Cost.; il 1° e il 2° pilastro sono obbligatori, il 3° pilastro è facoltativo.
- Il 1° e il 2° pilastro insieme devono, secondo il legislatore, sostituire circa il 60 per cento dell'ultimo salario assicurato (obiettivo prestazionale secondo la LPP).
- Il 3° pilastro si suddivide in previdenza vincolata (pilastro 3a, fiscalmente privilegiata) e previdenza libera (pilastro 3b).
- Dal 2026 la rendita di vecchiaia AVS viene versata tredici volte all'anno. La rendita di vecchiaia massima ammonta a 2'520 franchi al mese, quella minima a 1'260 franchi; per le coppie sposate la somma delle due rendite individuali è limitata a 3'780 franchi (fonte: UFAS, stato 2026).
- Il 2° pilastro è obbligatorio a partire da un reddito annuo di 22'680 franchi. La deduzione di coordinamento ammonta a 26'460 franchi, il salario coordinato minimo a 3'780 franchi e il limite superiore del reddito annuo a 90'720 franchi (fonte: UFAS, stato 2026).
- Nel pilastro 3a, nel 2026, sono deducibili dal reddito imponibile al massimo 7'258 franchi per chi è affiliato a un istituto di previdenza e 36'288 franchi per chi non lo è (fonte: UFAS, stato 2026).
Domande frequenti
Parte del tema
Vorsorge & PensionierungFonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)