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Glossario

Riscatto nella cassa pensioni

Il riscatto nella cassa pensioni è il versamento volontario di capitale aggiuntivo nel proprio avere di vecchiaia per colmare lacune dovute a interruzioni dell'attività lavorativa, aumenti salariali o anni di ingresso tardivi. È possibile solo fino all'importo delle prestazioni regolamentari (LPP art. 79b cpv. 1). Il versamento è deducibile dal reddito imponibile nell'anno del riscatto, e le prestazioni che ne derivano non possono essere prelevate in capitale per tre anni (LPP art. 79b cpv. 3).

In sintesi

  • Gli importi del riscatto sono interamente deducibili dal reddito imponibile nell'anno del versamento (LIFD art. 33 cpv. 1 lett. d).
  • Dopo un riscatto, il capitale aggiuntivo versato non può essere prelevato in capitale (pagamento unico) per tre anni (LPP art. 79b cpv. 3).
  • L'importo massimo del riscatto risulta dalla differenza tra l'avere di vecchiaia regolamentariamente possibile e quello effettivamente disponibile (calcolo della lacuna nel certificato di previdenza).

Domande frequenti

Un riscatto volontario riduce direttamente il reddito imponibile nell'anno del versamento e aumenta al contempo il futuro avere previdenziale. Può essere particolarmente interessante per le persone con un'aliquota fiscale marginale elevata o con grandi lacune previdenziali. La convenienza individuale dipende dall'aliquota fiscale, dall'orizzonte temporale e dal regolamento, e dovrebbe essere verificata con un professionista indipendente.

Fonti: Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) · Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.