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Glossario

Prestazioni complementari (PC)

Le prestazioni complementari (PC) sono prestazioni statali che integrano le rendite AVS o AI quando queste non coprono il fabbisogno esistenziale riconosciuto. Vengono corrisposte in funzione del reddito e della sostanza e sono disciplinate dalla LPC. Le PC costituiscono un diritto legale, non un aiuto sociale.

In sintesi

01

Il diritto sussiste quando le spese riconosciute superano i proventi computabili (LPC art. 9 e segg.).

02

Le PC sono cofinanziate dai Cantoni; Confederazione e Cantoni ne sostengono congiuntamente i costi (LPC art. 26 e segg.).

03

Dal 2021 vige una soglia di sostanza e una norma sulla rinuncia alla sostanza, che può comportare riduzioni (LPC art. 11a).

Domande frequenti

Hanno diritto alle PC le persone che percepiscono rendite AVS o AI e il cui reddito, unitamente alla rendita, non copre il fabbisogno vitale legalmente riconosciuto. Il diritto deve essere fatto valere attivamente: non sorge automaticamente. Poiché le PC sono calcolate in funzione del reddito e della sostanza, in caso di dubbio è opportuno contattare la cassa di compensazione cantonale competente.

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)