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Glossario

Porzione legittima

La porzione legittima è la quota minima dell'eredità protetta dalla legge, della quale chi dispone per causa di morte non può disporre liberamente. Dalla revisione del diritto successorio del 1° gennaio 2023, solo i discendenti e il coniuge o partner registrato superstite ne beneficiano; la legittima dei genitori è stata abolita. Per entrambi i gruppi la legittima corrisponde alla metà della quota ereditaria legale (art. 471 CC). Ciò che resta dopo la deduzione delle legittime costituisce la quota disponibile.

In sintesi

01

Dal 1° gennaio 2023 solo i discendenti e il coniuge o partner registrato superstite sono protetti dalla legittima.

02

La legittima ammonta alla metà della quota legale per entrambi i gruppi (art. 471 CC); la precedente legittima dei genitori è venuta meno.

03

La revisione ha ampliato la quota disponibile, lasciando più margine per la pianificazione successoria.

Domande frequenti

I discendenti e il coniuge o partner registrato superstite hanno diritto ciascuno alla metà della propria quota legale (art. 471 CC). La legittima dei genitori è stata abolita il 1° gennaio 2023. In questo modo è possibile disporre liberamente di una parte maggiore dell'eredità.
Dalla revisione i genitori non rientrano più fra gli eredi legittimari. Possono ancora ereditare secondo la successione legale in assenza di discendenti, ma non dispongono più di una quota minima protetta.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Pflichtteil