Glossario
Partecipazione agli acquisti
La partecipazione agli acquisti è il regime patrimoniale ordinario del diritto matrimoniale svizzero. Si applica automaticamente salvo che i coniugi abbiano convenuto la separazione dei beni o la comunione dei beni mediante contratto matrimoniale (art. 196 segg. CC). Il patrimonio di ciascun coniuge si suddivide in acquisti, ottenuti durante il matrimonio, e beni propri, ad esempio i beni apportati o le eredità. Allo scioglimento del regime per decesso o divorzio, l'aumento rimanente degli acquisti, detto aumento, è in linea di principio diviso a metà tra i coniugi.
In sintesi
La partecipazione agli acquisti si applica automaticamente senza contratto matrimoniale (art. 196 segg. CC).
Il patrimonio è suddiviso in acquisti (ottenuti durante il matrimonio) e beni propri (apportati o ereditati).
Allo scioglimento per decesso o divorzio l'aumento è in linea di principio diviso a metà, salvo diversa disposizione di un contratto matrimoniale.
Domande frequenti
Parte del tema
Lebensereignisse & FinanzenFonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Errungenschaftsbeteiligung