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Glossario

Partecipazione agli acquisti

La partecipazione agli acquisti è il regime patrimoniale ordinario del diritto matrimoniale svizzero. Si applica automaticamente salvo che i coniugi abbiano convenuto la separazione dei beni o la comunione dei beni mediante contratto matrimoniale (art. 196 segg. CC). Il patrimonio di ciascun coniuge si suddivide in acquisti, ottenuti durante il matrimonio, e beni propri, ad esempio i beni apportati o le eredità. Allo scioglimento del regime per decesso o divorzio, l'aumento rimanente degli acquisti, detto aumento, è in linea di principio diviso a metà tra i coniugi.

In sintesi

01

La partecipazione agli acquisti si applica automaticamente senza contratto matrimoniale (art. 196 segg. CC).

02

Il patrimonio è suddiviso in acquisti (ottenuti durante il matrimonio) e beni propri (apportati o ereditati).

03

Allo scioglimento per decesso o divorzio l'aumento è in linea di principio diviso a metà, salvo diversa disposizione di un contratto matrimoniale.

Domande frequenti

Senza contratto matrimoniale si applica automaticamente la partecipazione agli acquisti come regime ordinario (art. 196 segg. CC). Ciascun coniuge gestisce i propri beni; la divisione avviene solo allo scioglimento del matrimonio per decesso o divorzio.
I beni sono suddivisi in acquisti e beni propri. I beni propri restano a ciascun coniuge, mentre l'aumento, ossia l'eccedenza degli acquisti, è in linea di principio diviso a metà tra i coniugi.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Errungenschaftsbeteiligung