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Glossario

Contratto matrimoniale

Con un contratto matrimoniale i coniugi possono discostarsi dal regime ordinario della partecipazione agli acquisti e sceglierne un altro. Le opzioni sono la separazione dei beni, in cui ciascun coniuge rimane unico proprietario dei propri beni senza divisione patrimoniale (art. 247 segg. CC), e la comunione dei beni, in cui si forma un patrimonio comune accanto ai beni propri di ciascun coniuge (art. 221 segg. CC). Il contratto matrimoniale richiede l'atto pubblico. Consente di adeguare i rapporti patrimoniali alla situazione personale della coppia.

In sintesi

  • Un contratto matrimoniale consente di passare dal regime ordinario alla separazione o alla comunione dei beni.
  • Nella separazione dei beni ciascun coniuge rimane unico proprietario dei propri beni senza divisione patrimoniale (art. 247 segg. CC).
  • Nella comunione dei beni si costituisce un patrimonio comune accanto ai beni propri di ciascun coniuge (art. 221 segg. CC); il contratto richiede l'atto pubblico.

Domande frequenti

Oltre al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sono disponibili la separazione dei beni e la comunione dei beni. Nella separazione dei beni ogni patrimonio resta distinto; nella comunione dei beni si costituisce un patrimonio comune.
Sì, un contratto matrimoniale richiede l'atto pubblico. È quindi necessaria la partecipazione di un pubblico ufficiale, il che garantisce la vincolatività e la chiarezza dell'accordo.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Güterrecht