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Glossario

Contratto matrimoniale

Con un contratto matrimoniale i coniugi possono discostarsi dal regime ordinario della partecipazione agli acquisti e sceglierne un altro. Le opzioni sono la separazione dei beni, in cui ciascun coniuge rimane unico proprietario dei propri beni senza divisione patrimoniale (art. 247 segg. CC), e la comunione dei beni, in cui si forma un patrimonio comune accanto ai beni propri di ciascun coniuge (art. 221 segg. CC). Il contratto matrimoniale richiede l'atto pubblico. Consente di adeguare i rapporti patrimoniali alla situazione personale della coppia.

In sintesi

01

Un contratto matrimoniale consente di passare dal regime ordinario alla separazione o alla comunione dei beni.

02

Nella separazione dei beni ciascun coniuge rimane unico proprietario dei propri beni senza divisione patrimoniale (art. 247 segg. CC).

03

Nella comunione dei beni si costituisce un patrimonio comune accanto ai beni propri di ciascun coniuge (art. 221 segg. CC); il contratto richiede l'atto pubblico.

Domande frequenti

Oltre al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sono disponibili la separazione dei beni e la comunione dei beni. Nella separazione dei beni ogni patrimonio resta distinto; nella comunione dei beni si costituisce un patrimonio comune.
Sì, un contratto matrimoniale richiede l'atto pubblico. È quindi necessaria la partecipazione di un pubblico ufficiale, il che garantisce la vincolatività e la chiarezza dell'accordo.

Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210 · Gerichte des Kantons Zürich, Güterrecht