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Glossario

AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti)

L'AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti) è l'assicurazione statale obbligatoria svizzera per la vecchiaia e i superstiti (1° pilastro) ed è basata sul sistema a ripartizione: la generazione attiva finanzia con i propri contributi le rendite correnti dei pensionati. È disciplinata dalla LAVS e copre vecchiaia, decesso e invalidità a livello di previdenza di base.

In sintesi

01

Si basa sul sistema a ripartizione (patto tra generazioni): i contribuenti attivi finanziano le rendite correnti (LAVS art. 1 e segg.).

02

L'obbligo contributivo inizia con l'attività lucrativa a partire dai 17 anni, rispettivamente dalla non attività lucrativa a partire dai 21 anni (LAVS art. 3).

03

L'importo della rendita dipende dagli anni di contribuzione e dal reddito conseguito; lacune nella storia contributiva comportano riduzioni della rendita.

Domande frequenti

In Svizzera sono in linea di principio soggette all'AVS tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o vi hanno il domicilio. I lavoratori dipendenti pagano il contributo per metà ciascuno insieme al datore di lavoro; gli indipendenti versano un'aliquota propria. Le persone senza attività lucrativa pagano contributi commisurati al reddito e alla sostanza (LAVS art. 10).

Fonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)