Glossario
Aliquota di conversione
L'aliquota di conversione determina in che modo il capitale di vecchiaia accumulato presso la cassa pensioni (2° pilastro) viene trasformato in una rendita annua. Un'aliquota di conversione del 6,8 per cento significa che da CHF 100'000 di capitale di vecchiaia deriva una rendita annua vitalizia di CHF 6'800.
In sintesi
L'aliquota di conversione minima legale nell'obbligatorio LPP è del 6,8 per cento (fonte: LPP art. 14).
Nella parte sovraobbligatoria le casse pensioni possono applicare aliquote inferiori.
L'aliquota dipende dalla speranza di vita e dal tasso d'interesse tecnico.
Domande frequenti
Parte del tema
Vorsorge & PensionierungFonti: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) · Systematische Rechtssammlung (fedlex)