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Imposte private
Per gli averi della previdenza privata l'imposta interviene soprattutto al momento del prelievo del capitale. Chi preleva in forma di capitale gli averi della cassa pensioni, di un conto di libero passaggio o del pilastro 3a versa l'imposta sulle prestazioni in capitale. Questa imposta è prelevata separatamente dagli altri redditi e a un'aliquota ridotta (art. 38 della legge sull'imposta federale diretta, LIFD). Il suo importo dipende fortemente dal cantone di domicilio e il trattamento fiscale può inoltre cambiare.
In breve
Le prestazioni in capitale della previdenza (2° pilastro, libero passaggio, pilastro 3a) sono imposte separatamente dagli altri redditi e a un'aliquota ridotta (art. 38 LIFD).
L'importo dell'imposta sulle prestazioni in capitale varia notevolmente da cantone a cantone; non esiste un onere uniforme su scala svizzera. È determinante il domicilio nell'anno del prelievo.
Più prelievi di capitale effettuati nello stesso anno civile vengono sommati per il calcolo dell'imposta; per i coniugi vengono inoltre cumulati i prelievi di entrambi. Ciò accentua la progressione fiscale.
I guadagni in capitale privati sulla sostanza mobiliare privata, ad esempio alla vendita di titoli, sono in linea di principio esenti da imposta in Svizzera (art. 16 cpv. 3 LIFD). I redditi come interessi e dividendi restano imponibili; il trattamento fiscale può cambiare.
Fonti: AFC · fedlex
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