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Imposte private

Per gli averi della previdenza privata l'imposta interviene soprattutto al momento del prelievo del capitale. Chi preleva in forma di capitale gli averi della cassa pensioni, di un conto di libero passaggio o del pilastro 3a versa l'imposta sulle prestazioni in capitale. Questa imposta è prelevata separatamente dagli altri redditi e a un'aliquota ridotta (art. 38 della legge sull'imposta federale diretta, LIFD). Il suo importo dipende fortemente dal cantone di domicilio e il trattamento fiscale può inoltre cambiare.

In breve

01

Le prestazioni in capitale della previdenza (2° pilastro, libero passaggio, pilastro 3a) sono imposte separatamente dagli altri redditi e a un'aliquota ridotta (art. 38 LIFD).

02

L'importo dell'imposta sulle prestazioni in capitale varia notevolmente da cantone a cantone; non esiste un onere uniforme su scala svizzera. È determinante il domicilio nell'anno del prelievo.

03

Più prelievi di capitale effettuati nello stesso anno civile vengono sommati per il calcolo dell'imposta; per i coniugi vengono inoltre cumulati i prelievi di entrambi. Ciò accentua la progressione fiscale.

04

I guadagni in capitale privati sulla sostanza mobiliare privata, ad esempio alla vendita di titoli, sono in linea di principio esenti da imposta in Svizzera (art. 16 cpv. 3 LIFD). I redditi come interessi e dividendi restano imponibili; il trattamento fiscale può cambiare.

Fonti: AFC · fedlex

Domande frequenti su Imposte private

Se preleva in forma di capitale gli averi della cassa pensioni, del libero passaggio o del pilastro 3a, si applica l'imposta sulle prestazioni in capitale. Viene prelevata una sola volta, separatamente dagli altri redditi e a un'aliquota ridotta (art. 38 LIFD). L'onere effettivo dipende dal Suo cantone di domicilio e dall'importo del prelievo. Il trattamento fiscale può cambiare.
Più prelievi di capitale nello stesso anno civile vengono sommati, il che accentua la progressione fiscale. Prelevare gli averi distribuendoli su più anni può spezzare questa progressione, poiché ogni prelievo è imposto a sé. L'entità dell'effetto varia a seconda del cantone. Il trattamento fiscale può cambiare; è consigliabile esaminare la Sua situazione individuale.
Sì. Per le persone coniugate o unite in unione domestica registrata, le prestazioni in capitale maturate nello stesso anno vengono sommate per il calcolo dell'imposta. Ciò può accentuare la progressione se entrambi prelevano nello stesso anno. Scaglionare i prelievi all'interno della coppia può attenuare l'effetto. Il trattamento fiscale varia a seconda del cantone e può cambiare.
I guadagni in capitale sulla sostanza mobiliare privata, ad esempio dalla vendita di azioni o fondi, sono in linea di principio esenti da imposta in Svizzera (art. 16 cpv. 3 LIFD). Restano imponibili i redditi correnti come interessi e dividendi, così come la sostanza stessa. Per il commercio professionale di titoli valgono regole diverse. Il trattamento fiscale può cambiare.
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