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Glossario

Verifica di appropriatezza

La verifica di appropriatezza è l'accertamento prescritto dall'Art. 11 LSerFi circa la corrispondenza di uno strumento finanziario alle conoscenze e all'esperienza di un cliente. Si applica quando un prestatore di servizi finanziari fornisce consulenza in investimenti per singole operazioni, senza tenere conto dell'intero portafoglio del cliente. In caso di mera esecuzione o trasmissione di ordini non è richiesta (Art. 13 LSerFi).

In sintesi

  • La verifica di appropriatezza è più limitata della verifica di adeguatezza: valuta solo le conoscenze e le esperienze del cliente riguardo al tipo di prodotto in questione, non la sua situazione finanziaria complessiva (Art. 11 LSerFi).
  • Se il servizio consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di ordini dei clienti, il prestatore di servizi finanziari informa preventivamente il cliente che non ha luogo alcuna verifica di appropriatezza né di adeguatezza (Art. 13 LSerFi).

Domande frequenti

Quando fornisce consulenza in investimenti per singole operazioni, senza tenere conto dell'intero portafoglio del cliente (Art. 11 LSerFi). In tal caso vengono rilevate solo le conoscenze e l'esperienza, non la situazione finanziaria né gli obiettivi di investimento. Se la consulenza tiene conto del portafoglio, o se si tratta di gestione patrimoniale, si applica la verifica di adeguatezza (Art. 12 LSerFi). Nella mera esecuzione o trasmissione di ordini non è richiesta nessuna delle due verifiche (Art. 13 LSerFi).

Fonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.