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Glossario

Verifica di adeguatezza

La verifica di adeguatezza è l'obbligo per un prestatore di servizi finanziari di accertare, prima della consulenza in investimenti o della gestione patrimoniale, che la prestazione raccomandata o lo strumento finanziario si adatti alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, al profilo di rischio nonché alle conoscenze ed esperienze del cliente (Art. 12 LSerFi).

In sintesi

01

La verifica di adeguatezza si applica alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale; è più completa della verifica di appropriatezza e tiene conto anche della sostenibilità finanziaria (Art. 12 LSerFi).

02

Se l'adeguatezza non può essere accertata, il prestatore di servizi finanziari non può fornire la prestazione oppure deve avvertirne esplicitamente il cliente.

03

I risultati della verifica devono essere documentati e messi a disposizione del cliente su richiesta.

Domande frequenti

Sì. La verifica di adeguatezza (Art. 12 LSerFi) è più completa e si applica alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale: tiene conto degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria, della capacità di rischio e delle conoscenze del cliente. La verifica di appropriatezza (Art. 11 LSerFi) è più limitata e valuta solo le conoscenze e le esperienze, non l'intera situazione finanziaria.

Parte del tema

Finanzberatung

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)