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Glossario

Verifica di adeguatezza

La verifica di adeguatezza è l'obbligo per un prestatore di servizi finanziari di accertare, prima della consulenza in investimenti o della gestione patrimoniale, che la prestazione raccomandata o lo strumento finanziario si adatti alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, al profilo di rischio nonché alle conoscenze ed esperienze del cliente (Art. 12 LSerFi).

In sintesi

  • La verifica di adeguatezza si applica alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale; è più completa della verifica di appropriatezza e tiene conto anche della sostenibilità finanziaria (Art. 12 LSerFi).
  • Se l'adeguatezza non può essere accertata, il prestatore di servizi finanziari non può fornire la prestazione oppure deve avvertirne esplicitamente il cliente.
  • I risultati della verifica devono essere documentati e messi a disposizione del cliente su richiesta.

Domande frequenti

Sì. La verifica di adeguatezza (Art. 12 LSerFi) è più completa e si applica alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale: tiene conto degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria, della capacità di rischio e delle conoscenze del cliente. La verifica di appropriatezza (Art. 11 LSerFi) è più limitata e valuta solo le conoscenze e le esperienze, non l'intera situazione finanziaria.

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)