Vai al contenuto

Glossario

Verifica di adeguatezza

La verifica di adeguatezza è l'obbligo per un prestatore di servizi finanziari di accertare, prima di fornire una consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente o un servizio di gestione patrimoniale, che la prestazione raccomandata o lo strumento finanziario si adatti alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, al profilo di rischio nonché alle conoscenze ed esperienza del cliente (Art. 12 LSerFi).

In sintesi

  • La verifica di adeguatezza si applica alla consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente e alla gestione patrimoniale; è più completa della verifica di appropriatezza e tiene conto anche della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente (Art. 12 LSerFi).
  • Se le informazioni non bastano per valutare l'adeguatezza, il prestatore di servizi finanziari lo comunica al cliente prima di fornire la prestazione; se ritiene che uno strumento finanziario non sia adeguato, glielo sconsiglia.
  • Il prestatore di servizi finanziari documenta i servizi convenuti e le informazioni raccolte sul cliente; su richiesta, il cliente ne riceve una copia.

Domande frequenti

Sì. La verifica di adeguatezza (Art. 12 LSerFi) è più completa e si applica alla consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente e alla gestione patrimoniale: tiene conto degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria, della capacità di rischio nonché delle conoscenze e dell'esperienza del cliente. La verifica di appropriatezza (Art. 11 LSerFi) è più limitata e valuta solo le conoscenze e le esperienze, non l'intera situazione finanziaria.

Fonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.