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Glossario

Registro dei consulenti

Il registro dei consulenti è un elenco accessibile al pubblico nel quale i consulenti alla clientela dei prestatori di servizi finanziari devono essere iscritti prima di poter fornire consulenza in investimenti o gestione patrimoniale a clienti privati in Svizzera. L'obbligo di iscrizione deriva dagli Art. 28 e segg. della LSerFi.

In sintesi

01

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione tutti i consulenti alla clientela che operano per istituti non sottoposti alla vigilanza del mercato finanziario e forniscono servizi ai sensi della LSerFi (Art. 28 cpv. 1 LSerFi).

02

Condizioni: conoscenze sufficienti (attestato di formazione), assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzia equivalente, nonché un'irreprensibile reputazione.

03

Il registro è tenuto da un organismo di registrazione riconosciuto dalla FINMA; l'iscrizione è consultabile pubblicamente.

Domande frequenti

I consulenti alla clientela di istituti già sottoposti alla vigilanza FINMA, ad esempio banche o gestori patrimoniali indipendenti ai sensi della LIsFi, sono esentati dall'obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti. L'obbligo di registrazione ai sensi dell'Art. 28 LSerFi si rivolge principalmente ai consulenti di prestatori di servizi finanziari non vigilati.

Parte del tema

Finanzberatung

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)