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Glossario

Registro dei consulenti

Il registro dei consulenti elenca i consulenti alla clientela attivi in Svizzera per conto di fornitori esteri o di fornitori svizzeri non vigilati. Secondo la legge sui servizi finanziari, questi consulenti devono di regola essere iscritti prima di iniziare l'attività (art. 28 cpv. 1 LSerFi). Un fornitore svizzero di servizi finanziari che offre soltanto consulenza in investimenti, ad esempio, non necessita di un'autorizzazione della FINMA per questa attività (art. 2 cpv. 1 LIsFi) e non è quindi assoggettato alla vigilanza ai sensi dell'art. 3 LFINMA. L'iscrizione riguarda la singola persona e non è un'autorizzazione. Un gestore patrimoniale con sede in Svizzera necessita di un'autorizzazione della FINMA (art. 5 e 17 LIsFi). I suoi consulenti alla clientela non sono quindi soggetti all'obbligo di registrazione.

In sintesi

  • Sono esonerati dall'obbligo di registrazione i consulenti alla clientela di un fornitore estero di servizi finanziari sottoposto a vigilanza prudenziale all'estero, se in Svizzera forniscono i loro servizi esclusivamente a clienti professionali o istituzionali (art. 28 cpv. 2 LSerFi, art. 31 OSerFi). Questa eccezione non si applica ai consulenti di fornitori svizzeri non assoggettati alla vigilanza.
  • Il consulente è iscritto se dimostra di conoscere adeguatamente le norme di comportamento della LSerFi e di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie. Deve inoltre dimostrare di avere un'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti e, se previsto dalla legge, di essere affiliato a un organo di mediazione (art. 29 cpv. 1 LSerFi). Non è iscritto chi è stato condannato per determinati reati in materia di mercati finanziari o contro il patrimonio oppure è colpito da un divieto di esercitare l'attività o la professione secondo la LFINMA (art. 29 cpv. 2 LSerFi).
  • Il registro è tenuto da un servizio di registrazione abilitato dalla FINMA (art. 31 cpv. 1 LSerFi). I dati del registro sono pubblici e accessibili per via elettronica mediante procedura di richiamo (art. 32 cpv. 5 LSerFi).

Domande frequenti

No. Le banche svizzere e i gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA sono assoggettati alla vigilanza sui mercati finanziari secondo l'art. 3 LFINMA. I loro consulenti alla clientela non sono quindi soggetti all'obbligo di registrazione. Devono invece iscriversi i consulenti di fornitori svizzeri non assoggettati alla vigilanza e, salvo l'eccezione dell'art. 28 cpv. 2 LSerFi e dell'art. 31 OSerFi, quelli di fornitori esteri.

Fonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex), LSerFi RS 950.1 · Raccolta sistematica (fedlex), OSerFi RS 950.11 · Raccolta sistematica (fedlex), LIsFi RS 954.1

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.