Glossario
Protezione degli investitori
La protezione degli investitori indica l'insieme dei meccanismi di vigilanza che tutelano le clienti e i clienti degli istituti finanziari. In Svizzera se ne distinguono essenzialmente quattro: la garanzia dei depositi, la segregazione dei valori in deposito, gli obblighi di comportamento secondo la LSerFi e l'affiliazione a un ombudsman. Nessuno di essi copre il rischio di mercato.
In sintesi
- La garanzia dei depositi copre gli averi fino a 100'000 franchi per cliente e per banca. Gli averi del pilastro 3a e del libero passaggio detenuti presso la stessa banca beneficiano di un ulteriore privilegio fino a 100'000 franchi (Fonte: esisuisse, dato 2026).
- Il sistema è plafonato: le banche lo finanziano al massimo con 7,9 miliardi di franchi, pari all'1,6 per cento di tutti i depositi garantiti in Svizzera. Ogni banca deve inoltre detenere attivi in Svizzera pari ad almeno il 125 per cento dei propri depositi privilegiati (Fonte: esisuisse, dato 2026).
- I titoli in deposito costituiscono un patrimonio separato e non rientrano nella massa fallimentare in caso di insolvenza di una banca. Per essi non vale alcun limite massimo, poiché non sono mai stati di proprietà della banca. Solo la componente in contanti è soggetta al limite di 100'000 franchi.
- La protezione degli investitori copre l'istituto e il processo, non il risultato dell'investimento. Nessuno di questi meccanismi compensa le perdite di mercato.
Domande frequenti
Parte del tema
FINIG / FIDLEG & Compliance für Vermögensverwalter