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Glossario

Procura di mandato

La procura di mandato autorizza un gestore patrimoniale ad agire a nome del cliente nei confronti della banca depositaria, ad esempio per acquistare e vendere titoli. La portata di questo potere dipende dal contenuto della procura. Il deposito resta intestato al cliente.

In sintesi

  • La procura copre i pagamenti a favore di terzi o del gestore patrimoniale stesso solo se li prevede.
  • Il patrimonio continua ad appartenere al cliente. Il gestore patrimoniale agisce a nome e per conto del cliente e, nei confronti della banca depositaria, dispone del patrimonio entro i limiti della procura.
  • La procura può essere revocata in qualsiasi momento, senza motivazione e indipendentemente dalla durata del contratto di mandato.
  • Il contratto di mandato disciplina ciò che il gestore patrimoniale è autorizzato a fare nel rapporto con il cliente. Nei confronti della banca depositaria vale la procura che il cliente conferisce al gestore.

Domande frequenti

Solo nella misura in cui la procura lo prevede. La procura stabilisce se il gestore patrimoniale, oltre ad acquistare e vendere, può disporre anche pagamenti, ad esempio a favore di terzi o a proprio favore.
La procura può essere revocata in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione. La revoca viene comunicata alla banca depositaria e al gestore patrimoniale e ha effetto nei confronti di ciascuno dei due dal momento in cui la riceve. Il contratto di mandato resta invece in vigore finché non viene disdetto separatamente.

Fonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.