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Glossario

Organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza (OV) è un'istituzione autorizzata dalla FINMA che esercita in Svizzera la vigilanza corrente sui gestori patrimoniali e sui trustee. Controlla il rispetto degli obblighi di legge, mentre la FINMA rilascia l'autorizzazione e mantiene la vigilanza superiore.

In sintesi

01

Gli organismi di vigilanza sono disciplinati dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA art. 43a segg.) e sono stati introdotti con la riforma dei mercati finanziari del 2020 (LIsFi/LSerFi).

02

I gestori patrimoniali necessitano di un'autorizzazione FINMA e devono affiliarsi a un organismo di vigilanza.

03

La FINMA rimane competente per l'autorizzazione e l'enforcement.

Domande frequenti

La FINMA rilascia l'autorizzazione ed esercita la vigilanza superiore. L'organismo di vigilanza si occupa della vigilanza corrente e regolare sui singoli gestori patrimoniali e trustee.

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)