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Glossario

Ombudsman dei servizi finanziari

L'Ombudsman dei servizi finanziari è un organo di conciliazione riconosciuto, previsto dalla LSerFi, al quale i prestatori di servizi finanziari devono aderire. Media in via extragiudiziale nelle controversie tra clienti e prestatori di servizi finanziari. La procedura è gratuita per i clienti e facoltativa; il prestatore è tenuto a parteciparvi (Art. 74 e segg. LSerFi).

In sintesi

01

Ogni prestatore di servizi finanziari che fornisce prestazioni a clienti privati deve aderire a un organismo di mediazione riconosciuto (Art. 77 LSerFi). L'adesione è un requisito per l'esercizio dell'attività.

02

In Svizzera operano diversi organismi di mediazione riconosciuti, tra cui quelli per banche, assicurazioni e organismi specializzati per i gestori patrimoniali.

03

La procedura di conciliazione sospende la prescrizione di diritto civile; i clienti possono successivamente ricorrere comunque alle vie legali ordinarie.

Domande frequenti

Gli investitori possono dapprima presentare un reclamo direttamente al prestatore di servizi finanziari. Se non si raggiunge un accordo, è possibile rivolgersi all'organismo di mediazione competente. La procedura è gratuita, rapida e informale. L'organismo di mediazione formula una raccomandazione, che tuttavia non è vincolante per il prestatore. Il ricorso giudiziario rimane comunque aperto in seguito (Art. 74 e segg. LSerFi).

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Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)