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Glossario

LIsFi (Legge sugli istituti finanziari)

La LIsFi (Legge sugli istituti finanziari) disciplina, dal 1° gennaio 2020, l'autorizzazione e la vigilanza su gestori patrimoniali, trustee, gestori di patrimoni collettivi, direzioni di fondi e case di valori mobiliari (LIsFi art. 2 cpv. 1). Questi istituti finanziari necessitano di un'autorizzazione della FINMA (LIsFi art. 5 cpv. 1). È considerato gestore patrimoniale chi, sulla base di un mandato, può disporre a titolo professionale, a nome e per conto del cliente, dei valori patrimoniali di quest'ultimo (LIsFi art. 17 cpv. 1). Insieme alla LSerFi costituisce il fondamento della regolamentazione dei mercati finanziari svizzeri.

In sintesi

  • In vigore dal 1° gennaio 2020 (RS 954.1); ha sostituito l'autoregolamentazione precedente per i gestori patrimoniali indipendenti.
  • Definisce le categorie di istituti finanziari con requisiti graduati: gestori patrimoniali, trustee, direzioni di fondi e case di valori mobiliari (LIsFi art. 2).
  • Obbliga i gestori patrimoniali ad affiliarsi a un organismo di vigilanza riconosciuto dalla FINMA (LIsFi art. 7).

Domande frequenti

La LIsFi stabilisce i requisiti minimi organizzativi, personali e finanziari che un gestore patrimoniale deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione FINMA. Disciplina i fondi propri, il controllo interno, la garanzia dei responsabili e il reporting corrente all'organismo di vigilanza.

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.