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Glossario

Istituto collettore LPP

L'istituto collettore è un istituto di previdenza con un mandato legale (art. 60 LPP). Affilia i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza e ammette le persone che si assicurano facoltativamente. Gestisce inoltre conti di libero passaggio. Una cassa pensioni versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita alla scadenza del termine legale se l'assicurato non comunica in quale forma debba essere mantenuta la previdenza. L'istituto collettore ha la forma giuridica di una fondazione: la Fondazione istituto collettore LPP.

In sintesi

  • La base legale è l'art. 60 LPP. L'istituto collettore affilia d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 2 lett. a LPP) e i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 2 lett. b LPP).
  • Se l'assicurato non comunica nulla, la cassa pensioni versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio, ossia dall'uscita dalla cassa (art. 4 cpv. 2 LFLP). L'istituto collettore gestisce a tal fine conti di libero passaggio (art. 60 cpv. 5 LPP) e agisce in qualità di istituto di libero passaggio (art. 4 cpv. 3 LFLP).
  • Gli indipendenti che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza hanno il diritto di assicurarsi presso l'istituto collettore (art. 44 cpv. 2 LPP). Il lavoratore non soggetto all'assicurazione obbligatoria e occupato presso più datori di lavoro può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore se il suo salario annuo complessivo supera la soglia d'entrata (art. 46 cpv. 1 LPP).
  • Chi cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare la previdenza presso l'istituto collettore nella stessa estensione (art. 47 cpv. 1 LPP).
  • Per i beneficiari d'indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'istituto collettore attua l'assicurazione obbligatoria (art. 60 cpv. 2 lett. e LPP). Questa assicurazione copre soltanto i rischi di morte e invalidità (art. 2 cpv. 3 LPP).

Domande frequenti

Chi lascia una cassa pensioni senza entrare in un'altra comunica alla cassa precedente in quale forma ammissibile debba essere mantenuta la previdenza, ad esempio con un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio (art. 4 cpv. 1 LFLP). Senza questa comunicazione, la cassa versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio (art. 4 cpv. 2 LFLP).
La LPP obbliga l'istituto collettore ad ammettere assicurati facoltativi (art. 60 cpv. 2 lett. c LPP). Gli indipendenti che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza vi hanno diritto (art. 44 cpv. 2 LPP). Il lavoratore non soggetto all'assicurazione obbligatoria, occupato presso più datori di lavoro e con un salario annuo complessivo superiore alla soglia d'entrata può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore. Può farlo anche presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, ma solo se le disposizioni regolamentari di tale istituto di previdenza lo prevedono (art. 46 cpv. 1 LPP). Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa (art. 4 cpv. 2 LPP).
Sì, alle condizioni previste per ogni conto di libero passaggio (art. 60 cpv. 5 LPP). Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento (art. 16 cpv. 1 OLP). Se l'assicurato percepisce una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su sua domanda (art. 16 cpv. 2 OLP). Indipendentemente dall'età di riferimento, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti se lascia definitivamente la Svizzera, se avvia un'attività lucrativa indipendente senza previdenza professionale obbligatoria o se la sua prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi (art. 5 LFLP, applicabile per analogia secondo l'art. 14 OLP). In caso di partenza dalla Svizzera, la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia non può essere pagata in contanti (art. 25f LFLP) se l'assicurato resta assicurato obbligatoriamente contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Lo stesso vale se risiede nel Liechtenstein. Gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata hanno bisogno del consenso scritto del coniuge o del partner registrato (art. 5 cpv. 2 LFLP). Per gli altri casi di prelievo o di pagamento valgono disposizioni diverse, che qui non sono trattate.

Fonti: Raccolta sistematica (fedlex), LPP RS 831.40 · Raccolta sistematica (fedlex), LFLP RS 831.42 · Raccolta sistematica (fedlex), OLP RS 831.425 · Fondazione istituto collettore LPP, Mandato

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.