Glossario
Istituto collettore LPP
L'istituto collettore è un istituto di previdenza con un mandato legale (art. 60 LPP). Affilia i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza e ammette le persone che si assicurano facoltativamente. Gestisce inoltre conti di libero passaggio. Una cassa pensioni versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita alla scadenza del termine legale se l'assicurato non comunica in quale forma debba essere mantenuta la previdenza. L'istituto collettore ha la forma giuridica di una fondazione: la Fondazione istituto collettore LPP.
In sintesi
- La base legale è l'art. 60 LPP. L'istituto collettore affilia d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 2 lett. a LPP) e i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 2 lett. b LPP).
- Se l'assicurato non comunica nulla, la cassa pensioni versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni dall'insorgere del caso di libero passaggio, ossia dall'uscita dalla cassa (art. 4 cpv. 2 LFLP). L'istituto collettore gestisce a tal fine conti di libero passaggio (art. 60 cpv. 5 LPP) e agisce in qualità di istituto di libero passaggio (art. 4 cpv. 3 LFLP).
- Gli indipendenti che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza hanno il diritto di assicurarsi presso l'istituto collettore (art. 44 cpv. 2 LPP). Il lavoratore non soggetto all'assicurazione obbligatoria e occupato presso più datori di lavoro può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore se il suo salario annuo complessivo supera la soglia d'entrata (art. 46 cpv. 1 LPP).
- Chi cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare la previdenza presso l'istituto collettore nella stessa estensione (art. 47 cpv. 1 LPP).
- Per i beneficiari d'indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'istituto collettore attua l'assicurazione obbligatoria (art. 60 cpv. 2 lett. e LPP). Questa assicurazione copre soltanto i rischi di morte e invalidità (art. 2 cpv. 3 LPP).
Domande frequenti
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Fonti: Raccolta sistematica (fedlex), LPP RS 831.40 · Raccolta sistematica (fedlex), LFLP RS 831.42 · Raccolta sistematica (fedlex), OLP RS 831.425 · Fondazione istituto collettore LPP, Mandato
La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.