Glossario
Garanzia di attività ineccepibile
La garanzia di attività ineccepibile è un requisito per l'autorizzazione previsto dalla LIsFi. Devono offrire tale garanzia l'istituto finanziario stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione. Queste persone devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie. Anche chi detiene una partecipazione qualificata nell'istituto deve godere di buona reputazione.
In sintesi
- Detiene una partecipazione qualificata chi partecipa direttamente o indirettamente all'istituto con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, oppure può influenzare altrimenti in maniera determinante l'attività dell'istituto (LIsFi art. 11 cpv. 4).
- L'autorizzazione della FINMA (LIsFi art. 5) presuppone che l'istituto e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione offrano la garanzia richiesta dall'art. 11 LIsFi.
- Se mutano i fatti su cui si fonda l'autorizzazione, l'istituto finanziario deve informarne la FINMA. In caso di mutamenti di grande importanza, per proseguire l'attività deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (LIsFi art. 8 cpv. 1 e 2).
Domande frequenti
Parte del tema
Diventare gestore patrimoniale indipendenteFonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex)
La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.