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Glossario

Garanzia di attività ineccepibile

La garanzia di attività ineccepibile è un requisito per l'autorizzazione previsto dalla LIsFi. Devono offrire tale garanzia l'istituto finanziario stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione. Queste persone devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie. Anche chi detiene una partecipazione qualificata nell'istituto deve godere di buona reputazione.

In sintesi

  • Detiene una partecipazione qualificata chi partecipa direttamente o indirettamente all'istituto con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, oppure può influenzare altrimenti in maniera determinante l'attività dell'istituto (LIsFi art. 11 cpv. 4).
  • L'autorizzazione della FINMA (LIsFi art. 5) presuppone che l'istituto e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione offrano la garanzia richiesta dall'art. 11 LIsFi.
  • Se mutano i fatti su cui si fonda l'autorizzazione, l'istituto finanziario deve informarne la FINMA. In caso di mutamenti di grande importanza, per proseguire l'attività deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (LIsFi art. 8 cpv. 1 e 2).

Domande frequenti

L'art. 11 LIsFi non contiene un elenco di motivi di esclusione. Esige che l'istituto e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione offrano questa garanzia e che tali persone godano inoltre di buona reputazione e dispongano delle qualifiche professionali richieste dalla loro funzione. La FINMA verifica caso per caso se tali requisiti sono adempiuti.

Fonti: FINMA · Raccolta sistematica (fedlex)

La presente voce è redatta a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale. Il quadro giuridico e le conseguenze fiscali sono qui presentati in forma semplificata.