Glossario
Fondazione di famiglia
La fondazione di famiglia è una fondazione di diritto svizzero che destina un patrimonio a una famiglia. Secondo l'art. 335 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC), i suoi scopi sono disciplinati in modo esaustivo. Sono ammessi la copertura delle spese di educazione, di dotazione o di assistenza di membri della famiglia, nonché scopi analoghi. Le fondazioni di puro mantenimento o di godimento, che finanziano il tenore di vita generale di una famiglia, non sono ammesse, poiché l'art. 335 cpv. 2 CC vieta i fedecommessi di famiglia. Una fondazione di famiglia con scopo illecito è pertanto nulla.
In sintesi
L'art. 335 cpv. 1 CC ammette solo scopi come educazione, dotazione, assistenza o scopi analoghi, non il tenore di vita generale.
L'art. 335 cpv. 2 CC vieta la costituzione di fedecommessi di famiglia; le fondazioni di puro mantenimento e di godimento non sono quindi ammesse.
Una fondazione di famiglia con scopo illecito è in linea di principio nulla, ma in determinate circostanze può essere riqualificata in una fondazione lecita.
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Fonti: Systematische Rechtssammlung (fedlex), ZGB SR 210, Art. 335