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Glossario

Autorizzazione FINMA

L'autorizzazione FINMA è il permesso sovrano dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, senza il quale nessun gestore patrimoniale indipendente può esercitare la propria attività a titolo professionale in Svizzera. L'autorizzazione presuppone la dimostrazione di organizzazione, fondi propri, garanzia di attività ineccepibile e affiliazione a un organismo di vigilanza (LIsFi art. 5 e segg.).

In sintesi

01

Obbligatoria per tutti i gestori patrimoniali indipendenti dal 1° gennaio 2020 (LIsFi art. 5).

02

La domanda va presentata alla FINMA; l'organismo di vigilanza concede preventivamente la propria approvazione.

03

Senza autorizzazione definitiva l'avvio dell'attività è vietato; la FINMA può ordinare la liquidazione.

Domande frequenti

La procedura dura in genere diversi mesi. La FINMA esamina l'organizzazione, i fondi propri, la gestione dei rischi e la garanzia delle persone responsabili. La documentazione completa e la preventiva affiliazione a un organismo di vigilanza riconosciuto accelerano notevolmente il processo.

Fonti: FINMA · Systematische Rechtssammlung (fedlex)